Sez. 1, Sentenza n. 10787 del 03/12/1996 (Rv. 501015 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Conciliatore - Competenza - Limiti - Cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione - Cause relative a beni immobili - Competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
L'art. 7 del codice di rito, nello statuire che il conciliatore è competente unicamente per le cause di natura così reale, come personale relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione, che non siano attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice, nonché per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, implicitamente, ma inequivocabilmente esclude, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le cause aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali "relativi" a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile (nella specie, la domanda era diretta ad ottenere la risoluzione di un contratto di locazione di bene immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)