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Sez. L, Sentenza n. 1203 del 04/03/1989 (Rv. 462092 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CORRELAZIONI TRA DURATA DEL TRASFERIMENTO E DURATA DELLE ESIGENZE AZIENDALI - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLE SECONDE E REVOCA DEL PRIMO CONSEGUENTE AL DIRITTO AL RIENTRO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462092-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CORRELAZIONI TRA DURATA DEL TRASFERIMENTO E DURATA DELLE ESIGENZE AZIENDALI - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLE SECONDE E REVOCA DEL PRIMO CONSEGUENTE AL DIRITTO AL RIENTRO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., nel subordinare la validità del trasferimento (e cioè del mutamento non transitorio del luogo della prestazione lavorativa, con conseguente necessità del lavoratore di cambiare residenza e domicilio e comunque di riorganizzare la propria vita familiare e sociale) all'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive della azienda, non pone una rigorosa correlazione fra la durata del trasferimento e quella delle esigenze aziendali che l'hanno determinato, la sussistenza delle quali dev'essere verificata con esclusivo riguardo al tempo del trasferimento; pertanto, la cessazione di queste non comporta il diritto del dipendente al rientro, salvo sopravvenute esigenze contrarie, presso l'unità produttiva dalla quale era stato trasferito, pur non potendosi escludere a priori la possibilità di trasferimento a tempo predeterminato in virtù di pattuizioni individuali fra datore di lavoro e lavoratore. (V 5722/85, mass n 442908; (V 3291/85, mass n 440957; (V 2490/84, mass n 434503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)