Sez. L, Sentenza n. 2490 del 17/04/1984 (Rv. 434503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN LUOGO AD UN ALTRO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN LUOGO AD UN ALTRO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Rientra nei poteri discrezionali dell'imprenditore, in relazione alle necessità ed all'ambito dell'impresa la Determinazione del luogo della prestazione di lavoro, nonché, ove sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il trasferimento del lavoratore da un luogo all'altro - sempreché a ciò non consegua una lesione della posizione professionale del lavoratore stesso e che la non trasferibilità di questo sia stata pattuita in Sede individuale o collettiva -, senza, peraltro, che il datore di lavoro sia onerato, in presenza di dette ragioni, della dimostrazione dell'inevitabilità del provvedimento di trasferimento, sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la Sede originaria, ed essendo soltanto possibile a quest'ultimo provare l'opposta circostanza del difetto di una siffatta inevitabilità, a mero fine di fornire elementi di convincimento circa la non serietà e non concreta realtà delle ragioni tecniche addotte dal datore di lavoro quali cause del provvedimento. (V 1738/82, mass n 419578; (V 3219/79, mass n 399589).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)