Sez. 2, Sentenza n. 80 del 11/01/1989 (Rv. 461317 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - OSSERVANZA DI SPECIFICHE RICHIESTE O DIRETTIVE DEL COMMITTENTE - DANNI A TERZI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - PERSISTENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - OSSERVANZA DI SPECIFICHE RICHIESTE O DIRETTIVE DEL COMMITTENTE - DANNI A TERZI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - PERSISTENZA.*
L'autonomia e la conseguente responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente, non essendo tale circostanza idonea a trasformarlo in un "nudus minister" di quest'ultimo e non essendo, comunque, egli tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti di terzi, ai quali non può, pertanto, opporre di aver cagionato il danno nell'esecuzione degli obblighi assunti verso il committente con il contratto di appalto. (V 3092/87, mass n 452188; (V 1114/86, mass n 444616; (V 5318/85, mass n 442575; (V 5624/84, mass n 437301; (Conf 3382/77, mass n 386937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)