Sez. L, Sentenza n. 11831 del 05/08/2003 (Rv. 565672 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Atteso che l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità, non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio, nonché la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)