Sez. 3, Sentenza n. 3007 del 10/04/1990 (Rv. 466553 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - INCLUSIONE DEL FONDO ALIENATO IN ZONA DESTINATA A SERVIZI DA UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE (NON ANCORA APPROVATO) ANNESSO AD UN REGOLAMENTO EDILIZIO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - INCLUSIONE DEL FONDO ALIENATO IN ZONA DESTINATA A SERVIZI DA UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE (NON ANCORA APPROVATO) ANNESSO AD UN REGOLAMENTO EDILIZIO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
In tema di prelazione agraria, avuto riguardo al disposto dell'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, che dichiara non soggetti a prelazione i trasferimenti di fondi ricompresi in zone che gli strumenti urbanistici destinano ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, deve escludersi la spettanza del diritto in presenza d'un regolamento edilizio il cui annesso programma di fabbricazione, ancorché non ancora approvato, destini la zona in cui si trova il fondo a servizi, giacché nel caso ricorre una destinazione a sfruttamento edilizio, sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture urbanistiche, risultante da uno degli strumenti di cui l'ente locale può valersi per la disciplina dell'assetto del territorio. (V 5700/86, mass n 448173; (V 4164/86, mass n 446947).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)