Sez. 3, Sentenza n. 5700 del 22/09/1986 (Rv. 448173 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE RESIDENZIALE URBANISTICA IMPRESSA AL TERRITORIO DAL PIANO URBANISTICO COMUNALE O DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO COMPRAVENDUTO - ESCLUSIONE - INATTUABILITÀ DI QUEL PIANO PER MANCANZA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE RESIDENZIALE URBANISTICA IMPRESSA AL TERRITORIO DAL PIANO URBANISTICO COMUNALE O DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO COMPRAVENDUTO - ESCLUSIONE - INATTUABILITÀ DI QUEL PIANO PER MANCANZA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO - IRRILEVANZA.*
Il piano urbanistico comunale, o programma di fabbricazione, deliberato dall'organo competente e debitamente approvato, integra uno strumento urbanistico che imprime al territorio la destinazione residenziale urbanistica della zona destinata ad edifici per abitazione, alberghi e pensioni, ancorché, per procedere alla edificazione, sia dallo stesso piano urbanistico stabilita la previa approvazione del piano di risanamento della medesima zona. Conseguentemente quella destinazione impressa al territorio, anche se non ancora in concreto attuabile, esclude, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, il diritto di prelazione a favore dello affittuario del fondo compravenduto, il quale postula la destinazione agricola non solo attuale ma anche futura impressa al fondo con provvedimento regolamentare dell'organo competente. (V 3437/85, mass n 441094; (V 6239/83, mass n 431005).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)