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Sez. L, Sentenza n. 6228 del 29/03/2004 (Rv. 571625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio della immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo - Accertamento di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, motivando congruamente sulle circostanze di fatto, ha ritenuto violato il principio dell'immediatezza per la contestazione disciplinare intimata dopo tre mesi e mezzo dall'assenza ingiustificata dal lavoro, cui aveva fatto seguito una nuova contestazione dopo ulteriori quattro mesi ed il provvedimento di recesso a distanza di altri 20 giorni).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)