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Sez. L, Sentenza n. 14507 del 29/09/2003 (Rv. 567239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio della immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo - Accertamento di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, dovendosi tener conto della concreta realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppur con celerità, la gravità della condotta del lavoratore; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)