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Sez. L, Sentenza n. 13482 del 20/07/2004 (Rv. 574714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione e di tempestività della sanzione - Contestazione dell'addebito con sospensione cautelare di dipendente bancario avente qualifica di quadro - Irrogazione - Tempestività - Sussistenza - Fondamento del licenziamento dopo quasi sei mesi.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In relazione ai principi di immediatezza della contestazione disciplinare e di tempestività della successiva irrogazione della sanzione, entrambi da intendersi in senso relativo, è esente da vizi la motivazione del giudice di merito con la quale, in relazione a licenziamento disciplinare di un dipendente bancario avente qualifica di quadro, si considera legittima l'adozione da parte della banca di un provvedimento di sospensione cautelare avvenuta a meno di un mese dall'accertamento dei fatti addebitati e la successiva irrogazione del licenziamento del dipendente dopo meno di sei mesi dalla sospensione, in quanto quest'ultima esclude che, dopo la contestazione, la datrice di lavoro abbia ritenuto compatibile la mancanza disciplinare con la prosecuzione del rapporto e nel contempo, consentendo più approfondite indagini e valutazioni, non incide sulla garanzia del diritto di difesa del lavoratore, costituente uno dei fondamenti dell'esigenza di immediatezza.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)