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Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997 (Rv. 508411 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Contestazione della validità del pignoramento - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio con il terzo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508411-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione dal relativo vincolo. Ne consegue che il terzo pignorato è parte necessaria nei processi di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità del pignoramento, e deve essere chiamato in causa dall'opponente ed in mancanza il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)