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Sez. L, Sentenza n. 2768 del 11/02/2005 (Rv. 580290 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prestazioni decorrenti da data anteriore alla legge n. 335 del 1995 - Divieto di cumulo con la rendita vitalizia - Disciplina transitoria ex art. 1, comma 43, di tale legge - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580290-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di trattamenti previdenziali con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del divieto di cumulo ex art. 1 della legge n. 335 del 1995, trova applicazione la disposizione provvisoria di cui all'art.1, quarantatreesimo comma, della citata legge n. 335 la quale, onde evitare un' improvvisa riduzione del reddito del beneficiario delle prestazioni, con la conseguente incidenza sul soddisfacimento delle sue esigenze di vita, è preordinata ad attuare un passaggio graduale al trattamento meno favorevole della incumulabilità delle prestazioni medesime, da corrispondersi entrambe sino al riassorbimento sui futuri miglioramenti. (Nella specie, relativa ad assegno di invalidità decorrente dal 1992, la Corte Cass. ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina dettata dagli artt. 73, primo comma e 78, ventesimo comma, della legge n.388 del 2000, precisando che tali disposizioni hanno determinato l'abolizione del divieto limitatamente alle prestazioni di reversibilità non derivanti dal medesimo evento invalidante che ha originato il diritto alla rendita, fermo restando il divieto di cumulo in caso di coesistenza di prestazione pensionistica - diretta o di reversibilità - e rendita INAIL originata da uno stesso evento).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)