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Sez. 1, Sentenza n. 2938 del 05/05/1980 (Rv. 406675 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - DIRITTO RELATIVO - REALIZZAZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - STATUIZIONE SULLA RETROCESSIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO ALL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA.*
Stato
decisa il 1980-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406675-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - DIRITTO RELATIVO - REALIZZAZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - STATUIZIONE SULLA RETROCESSIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO ALL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA.*

Nel caso di mancata realizzazione dell'opera pubblica sul fondo espropriato, il diritto potestativo del suo titolare alla retrocessione del bene si realizza con la pronunzia del giudice che accerta i presupposti della fattispecie normativa e opera il ritrasferimento ex nunc con effetti costitutivi. Ne consegue che, allorquando la retrocessione venga pronunciata con sentenza non definitiva e, contemporaneamente, con separata ordinanza, siano disposti mezzi istruttori allo scopo di determinare il valore venale del bene, costituente il prezzo della retrocessione, gli effetti di questa decorrono da detta pronuncia e in riferimento alla data di essa, quindi, deve essere stabilito, con la sentenza definitiva, il prezzo. (Conf 4122/76, mass n 382778).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)