Sez. 1, Sentenza n. 6492 del 26/06/1990 (Rv. 468019 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - IMPOSSIBILITÀ PER REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA DIVERSA DA QUELLA PROGRAMMATA - RISARCIMENTO - RIFERIMENTO AL VALORE ATTUALE DEL BENE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - IMPOSSIBILITÀ PER REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA DIVERSA DA QUELLA PROGRAMMATA - RISARCIMENTO - RIFERIMENTO AL VALORE ATTUALE DEL BENE.*
La retrocessione di un bene espropriato per la mancata o impossibile esecuzione nei termini della opera pubblica programmata, ai sensi dell'art. 63 legge 25 giugno 1865 n. 2359, di imposta che in caso di indennità liquidata secondo il criterio del valore venale, il prezzo della retrocessione deve corrispondere al valore venale attuale dell'immobile. Ove peraltro la restituzione effettiva del bene non risulti in concreto possibile per essere stato questo irreversibilmente utilizzato nella realizzazione di un'opera pubblica diversa da quella programmata con l'espropriazione, il contro valore del bene spettante al retrocessionario a titolo di risarcimento va commisurato allo stesso valore venale attuale dell'immobile al momento della pronuncia che, caducando ex nunc il titolo di proprietà dell'espropriante, segna anche il momento consumativo dell'illecito, con esclusione di ogni danno ricollegabile alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo della retrocessione, e con il risarcimento dei soli altri danni derivanti direttamente dalla mancata disponibilità materiale del bene in natura, nonché con gli interessi sulla somma liquidata dalla data della sentenza che ha dichiarato il diritto al risarcimento per l'illecita impossibile attuazione concreta della retrocessione, (nella specie la sentenza di merito, cassata dal giudice di legittimità, aveva calcolato il prezzo di retrocessione in base alla rivalutazione dell'indennità di espropriazione, con il risultato di un notevole divario tra il valore di mercato e detto prezzo. Ragione per cui la liquidazione del danno subito dall'espropriato per non poter riconseguire il bene a causa dell'irreversibile destinazione pubblica, veniva ricomprendere tale divario. Una volta ristabilita la correttezza del prezzo di retrocessione, ancorato al valore venale al momento della pronuncia, veniva a scomparire ogni differenza a scapito dell'espropriato, e di conseguenza nessun risarcimento gli era dovuto a tale titolo). (V 245/87; (V 2938/80, mass n 406675; (V 2406/79, mass n 398710 e 398711; (Conf 575/85, mass n 438786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)