diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3671 del 09/04/1998 (Rv. 514400 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE | Azione di nullità - Onere della prova a carico del coniuge in errore - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514400-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE

Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l'esistenza di una malattia psichica dell'altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l'esistenza della malattia e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all'altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. È, invece, rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante, con riferimento alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obbiettiva emergente agli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)