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Sez. L, Sentenza n. 3277 del 19/05/1980 (Rv. 407080 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO STABILITO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA EX ART 2077 COMMA SECONDO COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407080-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO STABILITO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA EX ART 2077 COMMA SECONDO COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Qualora il trattamento retributivo goduto dal lavoratore durante l'intero rapporto di lavoro sia stato piu favorevole rispetto a quello che gli sarebbe spettato in base alla contrattazione collettiva, e non risulti allegata ed accertata una specifica considerazione al riguardo di particolari attitudini o meriti del lavoratore, non e possibile applicare il secondo comma dell'art 2077 cod civ che prevede la sostituzione automatica delle norme del contratto collettivo a quelle del contratto individuale solamente quando le seconde integrino una differenza globale in meno a danno del lavoratore da accertare attraverso un confronto non tra le singole clausole di un medesimo istituto, contrapposte tra loro, ma tra i diversi trattamenti complessivi. Non ha pertanto diritto ad alcuna differenza retributiva richiesta sulla base del contratto collettivo di categoria il lavoratore che abbia percepito una retribuzione progressivamente maggiore, durante tutto l'arco lavorativo, col passare degli anni e comunque non inferiore alla indennita di contingenza e ai minimi tabellari della contrattazione collettiva aumentati degli scatti di anzianita e del premio di produzione. (V 2516/77, mass n 386235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)