Sez. L, Sentenza n. 2516 del 16/06/1977 (Rv. 386235 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO PIU FAVOREVOLE DEL PRECEDENTE - SOSTITUZIONE GLOBALE DELLE CLAUSOLE PRECEDENTI - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE - CRITERIO APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO PIU FAVOREVOLE DEL PRECEDENTE - SOSTITUZIONE GLOBALE DELLE CLAUSOLE PRECEDENTI - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE - CRITERIO APPLICABILE.*
Qualora la normativa contenuta in un contratto collettivo di lavoro di diritto comune sia nel suo complesso piu favorevole rispetto alla precedente disciplina, le relative clausole debbono essere considerate, agli effetti del terzo comma dell'art 7 della legge n 741 del 1959 - che prevede la possibilita di deroga delle clausole contenute nei contratti efficaci erga omnes ad opera di accordi o contratti collettivi o individuali che siano piu favorevoli ai lavoratori - come globalmente sostitutive di quelle precedenti, con tutte le conseguenze in ordine alla loro applicazione e alla loro interpretazione, da condursi alla stregua dei criteri ermeneutici contenuti negli artt 1362 e seguenti cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)