Sez. L, Sentenza n. 8207 del 16/06/2000 (Rv. 537663 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni analoghe - Onere probatorio - Contenimento nell'ambito delle circostanze caratterizzanti la singola fattispecie considerata - Incidenza sul datore di lavoro - Onere del lavoratore di dedurre e allegare la suddetta possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza - che deve essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo proprie della singola vicenda esaminata, in quanto il giudice del merito deve valutare sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda- pur gravando interamente sul datore di lavoro e non potendo essere posto a carico del lavoratore, implica comunque per quest'ultimo un onere di deduzione e allegazione, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, della possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare il relativo onere probatorio datoriale. (In base ai suddetti principi la S.C. ha cassato sul punto la sentenza impugnata che si era limitata ad una incongrua valutazione di ordine generale, del tutto avulsa dal caso in considerazione, senza verificare quale fosse stato in concreto l'atteggiamento assunto dalla lavoratrice licenziata).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)