Sez. L, Sentenza n. 10356 del 17/07/2002 (Rv. 555845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Possibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in mansioni analoghe - Onere probatorio - Ambito limitato alle circostanze caratterizzanti la singola fattispecie considerata - Incidenza sul datore di lavoro - Riassetto organizzativo - Relativa scelta imprenditoriale - Sindacabilità sotto il profilo della congruità - Esclusione - Onere del lavoratore di dedurre e allegare la possibilità di essere utilizzato in altre mansioni - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere, incombente sul datore di lavoro, della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza deve essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali, verificando sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato, o la mancata assunzione di altri dipendenti. Peraltro, la prova della inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore licenziato non richiede che in ipotesi di riduzione dell'organico, il datore di lavoro dia conto anche dei criteri seguiti per la selezione dei soggetti da utilizzare per una redistribuzione dei compiti nell'ambito del personale già esistente, giustificando in base ad una valutazione comparativa la propria scelta imprenditoriale, che resta invece insindacabile nei suoi profili di congruità, e non esclude l'effettività della soppressione del posto di lavoro anche nell'ambito di un riassetto organizzativo. Resta, invece, a carico del lavoratore l'onere di dedurre e allegare la possibilità di essere adibito ad altre mansioni.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)