Sez. L, Sentenza n. 13021 del 23/10/2001 (Rv. 549812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni analoghe - Onere probatorio - Contenuto - Contenimento nell'ambito delle circostanze caratterizzanti la fattispecie considerata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, l'onere probatorio, posto a carico del datore di lavoro, dell'inutilizzabilità del lavoratore licenziato in altre mansioni equivalenti deve essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali, verificando sul piano concreto la non compatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato o la mancata assunzione di altri dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)