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Sez. L, Sentenza n. 2491 del 10/03/1987 (Rv. 451642 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORI) - DI RINUNZIA O DI TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451642-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORI) - DI RINUNZIA O DI TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La dichiarazione con la quale il prestatore d'opera dà atto di avere ricevuto dal datore di lavoro una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze e di non aver altro a pretendere o di rinunciarvi, essendo formulata in termini generici, non può essere ricondotta allo schema negoziale proprio della rinuncia o della transazione, se non in presenza di specifici elementi rivelatori della volontà del lavoratore di rinunciare o transigere, in Mancanza dei quali deve ritenersi sussistente una mera dichiarazione di scienza o di giudizio, priva di ogni efficacia negoziale. (Conf 510/86, mass n 444105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)