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Sez. L, Sentenza n. 296 del 19/01/1990 (Rv. 464880 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RINUNCIA - RILASCIO DI QUIETANZE A SALDO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTI SOTTRATTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - DEDUZIONE DELLA ESISTENZA DELLA RINUNCIA SUDDETTA DAL LUNGO INTERVALLO DI TEMPO INTERCORSO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SUA IMPUGNAZIONE E DALLA MANCANZA, NEL MEDESIMO INTERVALLO, DELL'OFFERTA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464880-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RINUNCIA - RILASCIO DI QUIETANZE A SALDO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTI SOTTRATTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - DEDUZIONE DELLA ESISTENZA DELLA RINUNCIA SUDDETTA DAL LUNGO INTERVALLO DI TEMPO INTERCORSO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SUA IMPUGNAZIONE E DALLA MANCANZA, NEL MEDESIMO INTERVALLO, DELL'OFFERTA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'acquiescenza del lavoratore alla risoluzione del rapporto e la rinuncia ad impugnare il licenziamento non possono essere desunte dal fatto che il lavoratore abbia rilasciato quietanza a saldo di ogni diritto conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro, risolvendosi tale atto in una dichiarazione di scienza priva di qualsiasi effetto negoziale; né tale volontà abdicativa può desumersi dal lungo intervallo temporale fra l'intimazione del recesso e la sua impugnazione - ove al rapporto di lavoro (come nella specie ritenuto con statuizione avente autorità di giudicato) non si applichi, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, la disciplina dettata dalla stessa legge (e, in particolare, la decadenza prevista dall'art. 6) - e dalla Mancanza, nel medesimo intervallo, dell'offerta delle prestazioni lavorative, atteso che, nella fattispecie anzidetta, il decorso del tempo rileva solo ai fini della prescrizione decennale, cui soggiace (nella inapplicabilità del termine ex art. 6 della citata legge) il diritto all'impugnazione del licenziamento, ed essendo tale offerta inesigibile dal lavoratore, oltre che incompatibile con la volontà di rifiutarla del datore di lavoro, la quale, espressasi con l'intimazione del licenziamento, permane fino alla revoca o alla invalidazione del medesimo. (V 8921/87, mass n 456247; (V 2917/87, mass n 452036; (V 1812/87, mass n 451175; (V 2491/87, mass n 451642; (V 2157/85, mass n 440034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)