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Sez. L, Sentenza n. 2009 del 25/02/1988 (Rv. 457877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DI AVER RICEVUTO QUANTO DOVUTOGLI E DI NON AVER ALTRO DA PRETENDERE - QUALIFICAZIONE COME NEGOZIO GIURIDICO DI RINUNCIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DI AVER RICEVUTO QUANTO DOVUTOGLI E DI NON AVER ALTRO DA PRETENDERE - QUALIFICAZIONE COME NEGOZIO GIURIDICO DI RINUNCIA - CONDIZIONI.*

La dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto quanto dovutogli e di non aver altro da pretendere va qualificata come negozio giuridico di rinuncia - anziché come mera dichiarazione di scienza o di opinione (cosiddetta quietanza a saldo) - quando, per il concorso di elementi contenuti nella dichiarazione medesima e di altre circostanze desumibili aliunde, risulti che il lavoratore l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o oggettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abbandonarli. (V 6615/87, mass n 454842; (Conf 2491/87, mass n 451642; (Conf 2917/87, mass n 452036; (Conf 1367/86, mass n 444785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)