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Sez. L, Sentenza n. 510 del 25/01/1986 (Rv. 444105 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)- DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444105-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)- DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La dichiarazione con la quale il prestatore d'opera dà atto di aver ricevuto dal datore di lavoro una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze e di non aver altro a pretendere o di rinunciarvi, essendo formulata in termini generici, non può essere ricondotta allo schema negoziale proprio della rinuncia o della transazione, se non in presenza di specifici elementi rivelatori della volontà del lavoratore di rinunciare o transigere, in Mancanza dei quali deve ritenersi sussistente una mera dichiarazione di scienza o di giudizio, priva di ogni efficacia negoziale. (V 452/83, mass n 425239; (V 1835/83, mass n 426674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)