Sez. 6, Sentenza n. 1759 del 16/05/1995 Cc. (dep. 30/05/1995) Rv. 201896 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Rigetto dell'istanza di revoca per motivi di merito - Procedura camerale prevista dall'art. 666 comma terzo, cod. proc. pen. - Osservanza - Provvedimento "de plano" - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta "abolitio criminis" della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. e non già emettere il provvedimento "de plano", adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta. (Nella fattispecie, relativa sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale aveva rigettato, con provvedimento "de plano", l'istanza perché la detenzione dello stupefacente aveva finalità di spaccio e perché la quantità di droga non era di modesta entità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)