Sez. 1, Sentenza n. 14040 del 27/03/2007 Cc. (dep. 04/04/2007) Rv. 236216 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Rigetto dell'istanza di revoca per motivi di merito - Procedura camerale prevista dall'art. 666 comma terzo, cod. proc. pen. - Osservanza - Provvedimento "de plano" - Possibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta "abolitio criminis" della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. e non già emettere il provvedimento "de plano", adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)