Sez. 5, Sentenza n. 28701 del 24/05/2005 Cc. (dep. 29/07/2005) Rv. 231866 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Mancato avviso alle parti civili - Nullità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato
Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta "abolitio criminis" del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo cod. proc. pen., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo cod. pen., ma l'art. 11 delle preleggi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)