Sez. 1, Sentenza n. 42900 del 27/09/2013 Cc. (dep. 18/10/2013) Rv. 257159 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Rigetto dell'istanza di revoca per motivi di merito - Procedura camerale - Necessità - Provvedimento "de plano" - Possibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta "abolitio criminis", deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., e non può emettere il provvedimento "de plano", consentito solo nel caso si verta in tema di ammissibilità della richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)