diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3525 del 11/11/1974 (Rv. 372044 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - NORME LIMITANTI IL DIRITTO SUI BENI COMUNI O SULLE COSE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - NATURA - OPPONIBILITA AI TERZI ACQUIRENTI A TITOLO PARTICOLARE - TRASCRIZIONE - NECESSITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372044-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - NORME LIMITANTI IL DIRITTO SUI BENI COMUNI O SULLE COSE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - NATURA - OPPONIBILITA AI TERZI ACQUIRENTI A TITOLO PARTICOLARE - TRASCRIZIONE - NECESSITA - REQUISITI.*

Le clausole contenute nei regolamenti condominiali, le quali limitano il diritto sui beni comuni o sulle cose di proprieta esclusiva, integrano veri e propri oneri reali o servitu Prediali, ed in tanto sono opponibili ai terzi acquirenti a titolo particolare, in quanto siano specificamente trascritte. A tale fine, perche si producano gli effetti della trascrizione, e necessaria la completezza della nota, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, nel senso che la stessa deve indicare il contenuto essenziale del titolo di cui si chiede la trascrizione, e menzionare con chiarezza i negozi giuridici cui si vuole dare pubblicita, di guisa che, dall'esame del tenore della nota, sia possibile accertare con sicurezza a favore e a carico di chi la trascrizione debba conseguire i suoi effetti e, trattandosi di servitu, quale ne sia la natura e quale il fondo servente su cui essa grava. (V 882'70, mass n 346263; 1091'68, mass n 332551; (V 1976'67, mass n 328979; 4067'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)