Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009 (Rv. 610752 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Proposizione della relativa domanda nel medesimo giudizio in cui la responsabilità ha avuto origine - Necessità - Conseguenza in tema di esecuzione forzata illegittima - Attribuzione della cognizione di detta domanda al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
L'azione di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine; ne consegue che competente a decidere sull'"an" e sul "quantum" della relativa domanda, qualora riguardi l'instaurazione illegittima di un procedimento di esecuzione forzata, è il giudice dell'opposizione alla stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)