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Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010 (Rv. 614188 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Art. 96 cod. proc. civ. - Funzione e natura della responsabilità ivi disciplinata - Previsione di una regola sulla competenza - Esclusione - Previsione di una responsabilità soltanto endoprocessuale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2010-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614188-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96 cod. proc. civ. - che sanziona l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ. - non detta una regola sulla competenza, giacché disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello dell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un'istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio, che non può configurarsi come "potestas agendi" esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)