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Sez. 3, Sentenza n. 1861 del 18/02/2000 (Rv. 534080 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ESECUZIONE FORZATA DI SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI IN GENERE | Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Risarcimento danni - Proposizione della relativa domanda in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale ha origine detta responsabilità - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534080-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ESECUZIONE FORZATA DI SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI IN GENERE

L'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni attinenti alla stessa struttura del processo e non dipendenti dalla inerzia della parte.(Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza del primo giudice, aveva accolto la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 del codice di rito, avanzata dal proprietario di un immobile sottoposto a pignoramento per errore di persona, e tuttavia non attivatosi, dopo aver appreso di detto pignoramento dalla lettura del Foglio annunzi legali della provincia, con il rimedio giudiziale della opposizione alla esecuzione(e la contestuale richiesta di risarcimento del danno), ma rimasto inerte a seguito delle assicurazioni fornitegli dai legali della banca esecutante in ordine alla richiesta di cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso. La S.C. ha ritenuto improponibile la domanda proposta ad un giudice diverso da quello investito della causa cui si riferiva il comportamento imprudente dell'esecutante, e non corretta la decisione del secondo giudice, in quanto fondata sull'erroneo convincimento che l'esecutato, per effetto dell'errore di persona, non potesse essere considerato parte della procedura esecutiva, ma terzo rispetto ad essa, e, pertanto, non fosse legittimato a proporre opposizione alla esecuzione, ma solo opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. - iniziativa, peraltro, non ipotizzabile una volta che la banca esecutante aveva stragiudizialmente riconosciuto l'errore e si era impegnata a richiedere la cancellazione del pignoramento - , sicché non gli sarebbe rimasto altro rimedio che la richiesta autonoma di risarcimento del danno.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)