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Sez. L, Sentenza n. 24166 del 13/11/2006 (Rv. 593502 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Erronea percezione delle risultanze degli atti processuali - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593502-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

La denuncia di un travisamento di fatto, che attenga all'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione di parte di un documento, contenente dichiarazioni decisive di contenuto confessorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)