Sez. 3, Sentenza n. 8595 del 22/06/2001 (Rv. 547671 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | A coltivatore diretto - Prelazione e riscatto - Qualità di coltivatore diretto sulla base di un certificato di iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti - Insufficienza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della legge 817/71 è necessario che esso coltivi direttamente il fondo finitimo con quello che altri intende alienare per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove alla attività agricola. L'intento del legislatore perseguito mediante la prelazione del confinante è infatti l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Pertanto, non può attribuirsi efficacia vincolante sul punto alla certificazione proveniente dal sindaco di altro comune. Nè la qualità di coltivatore agricolo può desumersi dall'iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)