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Sez. 1, Sentenza n. 7457 del 01/06/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154817 - 01

REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - DISCIPLINA SUGLI STUPEFACENTI - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, ART. 71 - PREVISIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONDOTTE ILLECITE - CONCORSO DI REATI - AMMISSIBILITÀ - REATO UNICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI: CONDOTTE CONTESTUALI CONCERNENTI LO STESSO OGGETTO.*
Stato
decisa il 1982-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154817-01

REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - DISCIPLINA SUGLI STUPEFACENTI - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, ART. 71 - PREVISIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONDOTTE ILLECITE - CONCORSO DI REATI - AMMISSIBILITÀ - REATO UNICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI: CONDOTTE CONTESTUALI CONCERNENTI LO STESSO OGGETTO.*

Nell'art. 71 della legge n. 685 del 1975 sono previste e punite più condotte naturali illecite, concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, condotte che sono considerate alternativamente equivalenti, come modalità della medesima violazione giuridica, sicché, essendo tra loro fungibili, per la configurazione del reato è sufficiente il compimento alternativo di una o più delle previste condotte naturali. Le più condotte fungibili, previste dalla stessa disposizione di legge, si compongono tuttavia in unità di reato, con esclusione del concorso di reati, soltanto se siano contestuali e riguardino lo stesso oggetto materiale. (V mass n 144626).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)