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Sez. 1, Sentenza n. 11702 del 21/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156540 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 689 - NORME A FATTISPECIE ALTERNATIVE - UNICITÀ DEL FATTO - CONCORSO FORMALE - ESCLUSIONE - CONCORSO MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156540-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 689 - NORME A FATTISPECIE ALTERNATIVE - UNICITÀ DEL FATTO - CONCORSO FORMALE - ESCLUSIONE - CONCORSO MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Poiché l'art. 71 legge 22 dicembre 1975 n. 685 prevede una varietà di condotte alternative, costituisce una norma a più fattispecie che esclude il concorso formale quando un unico fatto concreto integri insieme contestualmente più azioni tipiche alternative. Allorquando, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati (concorso materiale), unificati eventualmente ai fini della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., allorché le diverse azioni siano collegate sotto l'aspetto teleologico. (fattispecie d'importazione e successiva detenzione di sostanze stupefacenti). (V mass n 154817; (V mass n 144626; (V mass n 145169, per la configurabilità in ogni caso del concorso materiale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)