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Sez. 1, Sentenza n. 12439 del 16/12/1993 (Rv. 484747 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti | Alloggio dell'edilizia residenziale pubblica - Assegnazione con promessa di futura vendita in epoca antecedente al matrimonio - Contratto di cessione - Stipulazione in epoca successiva - Alloggio - Oggetto di comunione legale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484747-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti

La comunione legale fra coniugi, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., riguarda gli "acquisti" compiuti durante il matrimonio, indipendentemente dalla provenienza delle risorse che li abbiano consentiti (con le sole eccezioni elencate dall'art. 179 cod. civ.), e, pertanto, si estende ad alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, che sia stato oggetto di assegnazione con promessa di futura vendita prima della data di celebrazione del matrimonio, quando il contratto di cessione, traslativo del diritto dominicale, sia stato stipulato dopo tale data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)