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Sez. 1, Sentenza n. 875 del 01/02/1996 (Rv. 495655 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE | Alloggio di cooperativa assegnato ad un coniuge ma non ancora trasferito - Comunione legale - Esclusione - Recesso del socio - Credito verso la cooperativa - Comunione legale - Esclusione -.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495655-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE

Non costituisce oggetto della comunione legale l'alloggio di cooperativa edilizia assegnato in godimento, ma non ancora trasferito, ad uno dei coniugi che sia socio della cooperativa, o il credito vantato verso la cooperativa da parte del socio coniugato che validamente abbia rinunciato all'assegnazione, in mancanza del trasferimento del diritto dominicale in base al contratto privatistico che richiede l'integrale pagamento del prezzo. Ne consegue che, non facendo parte della comunione legale l'assegnazione provvisoria prima del trasferimento, non sussiste altresì alcun diritto del coniuge non socio ad ottenere la metà del credito spettante all'altro coniuge nei confronti della cooperativa a seguito dell'effettuata rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)