Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 giugno 1958, causa 9/56
Epigrafe
Nella causa
tra
l' «IMPRESA MERONI & CO., INDUSTRIE METALLURGICHE S.P.A»
con sede in Milano e domicilio eletto a Lussemburgo, nello studio dell'avv. Georges Margue, avenue Alphonse Munchen 6,
parte ricorrente,
in persona del suo Am ministratore
ing. Aldo Meroni,
assistito dall'avv. Arturo Cottrau, esercente a Torino e patrocinante presso la Corte di Cassazione,
e
l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO.
con domicilio eletto a Lussemburgo, nei propri uffici, place de Metz 2,
parte convenuta,
rappresentata dal prof. Giulio Pasetti, in qualità di agente,
assistito dal prof. Alberto Trabucchi,
causa che ha per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità del 24 ottobre 1956, esecutoria ai sensi dell'art. 92 del Trattato, notificata alla ricorrente a mezzo posta il 12 novembre 1956 e con cui le si ingiunge di versare alla Cassa di perequazione del rottame importato, Bruxelles, rue Ravenstein 36, l'importo di lire 54.819.656.—:
LA CORTE,
composta dai Signori:
M. Pilotti, Presidente,
A. van Kleffens e L. Delvaux, Presidenti di Sezione,
P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff e Ch. L. Hammes, Giudici,
Avvocato Generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › 1. Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Con ricorso del 12 dicembre 1956, registrato nella Cancelleria della Corte il 14 dicembre col No 1363, la S. p. A. Meroni & Co. ha impugnato la decisione dell'Alta Autorità del 24 ottobre 1956 notificatale il 12 novembre 1956 a mezzo servizio postale.
paragrafo 2
La decisione impugnata ingiunge alla ricorrente di corrispondere alla Cassa di perequazione del rottame importato la somma di lire 54.819.656,— ; nell'art. 2 della decisione è precisato che questa «costituisce titolo per l'esecuzione forzata in conformità dell'art. 92 del Trattato».
paragrafo 3
La Società Meroni ha formulato le seguenti conclusioni:
paragrafo 4
«Previo, in via preliminare, ordine di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.
Riservata, occorrendo, la formulazione degli incombenti del caso e di ogni altra difesa.
Dichiarare nulla e improduttiva di giuridici effetti l'impugnata decisione dell'Alta Autorità.
Col favore delle spese di giudizio da porsi a carico della resistente.»
paragrafo 5
Nella comparsa di risposta depositata il 28 febbraio 1957, l'Alta Autorità così conclude:
paragrafo 6
«in via pregiudiziale:
dichiararsi l'irricevibilità per i motivi sopra esposti, delle domande tutte proposte dalla Società per Azioni Meroni & Co. (stabilimento in Settimo Torinese) con ricorso depositato il 14 dicembre 1956 e notificato il 18 dicembre 1956;
in via subordinata, nel merito: respingersi le domande stesse.
condannarsi, nell'uno e nell'altro caso, la Società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari.»
paragrafo 7
Nelle loro ulteriori memorie le parti hanno tenuto ferme le conclusioni già formulate salvo per quanto riguarda l'istanza di sospensione della esecuzione.
paragrafo 8
Il 17 dicembre 1956 il ricorso fu notificato all'Alta Autorità che designò a rappresentarla quale agente il prof. Giulio Pasetti.
paragrafo 9
La comparsa di risposta, la replica e la controreplica furono depositate rispettivamente il 27 febbraio, il 9 maggio ed il 20 giugno 1957 dopo le proroghe chieste dalle parti ed accordate con ordinanza del Presidente della Corte.
paragrafo 10
In data 24 giugno 1957, con nota diretta al Presidente della Corte, la convenuta ha prodotto, chiedendone l'unione agli atti, due lettere inviate dal «Campsider» alla ricorrente il 22 maggio 1954 e rispettivamente il 14 giugno 1955.
paragrafo 11
Il 31 gennaio 1957 il Presidente ha designato quale relatore ai sensi dell'art. 34, 1o comma del Regolamento della Corte, il Giudice Jacques Rueff.
paragrafo 12
Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata alla I Sezione; questa ha rivolto alle parti alcune domande fissando il termine del 20 agosto 1957 per il deposito in Cancelleria delle risposte scritte; ad istanza dell'Alta Autorità tale termine fu prorogato al 30 settembre 1957; la ricorrente fece pervenire le sue risposte il 19 agosto e la convenuta vi provvide il 30 settembre.
paragrafo 13
Esaminate le risposte fornite dalle parti la I Sezione, constatato che talune di esse non erano esaurienti, ha richiesto le parti di completarle entro il 4 novembre 1957; le informazioni complementari furono depositate in Cancelleria il 31 ottobre e rispettivamente il 4 novembre.
paragrafo 14
L'11 novembre 1957, vista la relazione del Giudice Relatore e sentito l'Avvocato Generale, la Corte, applicato l'art. 34, 4o comma del suo Regolamento, ha disposto di passare alla discussione orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 15
Con ordinanza di pari data il Presidente della Corte ha fissato al 17 gennaio 1958 l'udienza per la discussione orale della causa. udienza che fu successivamente rinviata al' 20 febbraio e poi al 25 febbraio con le ordinanze 19 dicembre 1957 e 6 febbraio 1958.
paragrafo 16
In udienza le parti hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 17
Nell'udienza del 19 marzo l'Avvocato Generale ha formulato le sue conclusioni con le quali ha chiesto alla Corte di:
paragrafo 18
«annullare la decisione dell'Alta Autorità del 24 ottobre 1956 notificata il 12 novembre 1956 alla S. p. A. Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, Milano;
porre a carico della convenuta le spese giudiziali ai sensi dell'art. 60 par-. 1 del Regolamento, della Corte ed applicato l'art. 34 del Trattato, rinviare la pratica all'Alta Autorità.»
paragrafo 19
La decisione impugnata è stata emanata in applicazione delle decisioni No 22-54 del 26 marzo 1954 e No 14-55 del 26 marzo 1955 che istituivano un meccanismo di perequazione del rottame importato dai paesi terzi.
paragrafo 20
Secondo la convenuta, tale sistema di perequazione mirava ad «evitare l'allineamento» del prezzo del rottame interno sui prezzi piu «elevati del rottame importato»; su tale obiettivo così enunciato dall'Alta Autorità, la ricorrente non formula alcuna critica.
paragrafo 21
L'attuazione del meccanismo istituito con la decisione No 14-55 veniva affidata all'«Ufficio comune dei consumatori di rottame» ed alla «Cassa di perequazione del rottame importato»; l'art. 4 della decisione No 14-55 prevede che in caso di mancato pagamento dei contributi, l'Alta Autorità emana una decisione, esecutoria in virtù dell'art. 92 del Trattato.
paragrafo 22
La decisione impugnata è stata adottata in applicazione della citata disposizione.
paragrafo 23
I fatti che hanno preceduto la decisione impugnata possono così riassumersi:
paragrafo 24
Fra il 22 ottobre 1954 ed il 16 agosto 1956 il «Campsider» (Ufficio che rappresenta in Italia gli organismi di Bruxelles) ha periodicamente trasmesso alla Società Meroni i conti provvisori dei contributi dovuti alla Cassa di Bruxelles. Alla controreplica sono allegate 26 lettere e dalle loro date risulta che tali conti venivano inviati pressochè quindicinalmente.
paragrafo 25
Tra l'8 febbraio 1955 ed il 18 settembre 1956 furono pure inviate periodicamente alla ricorrente delle circolari per informarla dell'aliquota mensile del prelievo su ogni tonnellata di rottame acquistato.
paragrafo 26
Il 22 maggio 1954, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il «Campsider» reiterava alla Società Meroni i solleciti già fattile il 4 ed il 29 marzo perchè inviasse le denunce delle sue entrate di rottame nel periodo gennaio-aprile di quell'anno. Il «Campsider» significava nel contempo alla ricorrente che la sua inadempienza avrebbe determinato «l'intervento diretto delle competenti autorità».
paragrafo 27
In data 14 giugno 1955 il «Campsider» inviava alla ricorrente un'altra lettera per informala che in mancanza delle denunce statistiche sulle sue entrate di rottame, che le erano state richieste dall'Alta Autorità, il tonnellaggio del rottame entrato «sarebbe stato calcolato a stima». Esso dava pure notizia alla Società Meroni dei quantitativi accertati mediante stima provvisoria per il periodo 1o aprile 1954—30 aprile 1955 precisando che eventuali richieste di rettifica dovevano pervenire a Bruxelles entro il 10 luglio. Le lettere del 22 maggio 1954 e del 14 giugno 1955 furono prodotte dall'Alta Autorità, con una nota diretta al Presidente della Corte, quattro giorni dopo il deposito della controreplica. Non sono tuttavia sorte difficoltà per la loro unione agli atti.
paragrafo 28
Il 15 luglio 1955 il «Campsider» sollecitava nuovamente la Società Meroni a versare d'urgenza lire 10.164.063 indicando come detto importo si scomponeva.
paragrafo 29
Il 12 aprile 1956 la Società Meroni proponeva all'Alta Autorità di estinguere il suo debito mediante versamenti mensili di 2 milioni di lire. Essa faceva però delle riserve sul sistema di perequazione in atto.
paragrafo 30
Infine il 24 ottobre 1956 l'Alta Autorità emanava la decisione ora impugnata.
SENTENZA › IN FATTO › 2. I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi fatti valere e gli argomenti dedotti dalle parti possono cosi riassumersi:
paragrafo 2
a) Sulla ricevibilità del ricorso l'Alta Autorità eleva anzitutto un'eccezione tratta dalla «acquiescenza» della Società Meroni al provvedimento impugnato. Tale acquiescenza risulterebbe dalla lettera della ricorrente di data 13 aprile 1956.
La Società Meroni oppone che tale eccezione è infondata perchè essa ha sempre formulato delle riserve e d'altronde soltanto la decisione dell'Alta Autorità è esecutoria ed impugnabile: è quindi privo di rilevanza l'atteggiamento da lei avuto anteriormente all'emanazione della decisione 24 ottobre 1956.
L'Alta Autorità assume inoltre che essendo il ricorso diretto contro una decisione individuale con cui si è data applicazione ad una decisione generale nei confronti della Società Meroni, questa non può denunciare i vizi della decisione generale e ciò per due ragioni: in primo luogo perchè il termine d'impugnazione della decisione generale è decorso e in secondo luogo perchè un'impresa può impugnare una decisione generale solamente col mezzo di sviamento di potere. A tali argomenti la Società Meroni ribatte osservando che l'eccezione d'illegittimità è un concetto giuridico noto ed ammesso negli ordinamenti di tutti gli Stati membri che anche il Trattato ha adottato nel suo art. 36, 3o comma.
b) Vizio di forma e difetto di motivazione: comprendendo le due censure in un unico mezzo la ricorrente assume che «non si adempie all'obbligo della motivazione quando non si dà ragione del proprio convincimento e quando, trattandosi di ingiunzione di pagamento non si dà indicazione degli elementi materiali e contabili su cui la richiesta è stata fondata».
A tali argomenti la convenuta ha dapprima risposto «… l'Alta Autorità prende i dati forniti dagli organismi di Bruxelles senza nulla poter aggiungere di suo. Ogni altra giustificazione specifica avrebbe significato una intromissione non autorizzata per spiegare gli elementi del processo formativo delle deliberazioni di un altro ente». Successivamente essa ha precisato che a suo avviso «l'elemento volontaristico si deve ricercare nella decisione dell'Alta Autorità che ha riconosciuto l'istituzione del sistema, tutto il resto costituisce applicazione tecnica dei criteri contenuti in tale atto istitutivo. Pertanto la motivazione che interesserebbe le singole imprese è soltanto quella che si riferisce all'applicazione del criterio generale al caso particolare e le ragioni di tale applicazione si trovano in una semplice operazione di computo.»
c) In merito al palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato ed in ispecie dell'art. 47, la ricorrente assume che l'Alta Autorità ha violato l'art. 47 omettendo d'informarla «tempestivamente» dell'«esatto ammontare» del contributo di perequazione che essa avrebbe dovuto in seguito corrispondere all'Ufficio comune.
A tale affermazione l'Alta Autorità oppone il tenore della prima frase dello stesso articolo secondo la quale essa è tenuta a non divulgare talune informazioni.
d) Per quanto riguarda lo sviamento di potere la ricorrente assume che il conforme parere del Consiglio dei Ministri fu accompagnato da «sei precise raccomandazioni» che sono rimaste senza effetto per cui non si sono potuti conseguire gli obiettivi cui mirava la decisione No 14-55 e tale insuccesso deriverebbe da uno sviamento di potere commesso dagli organi incaricati di attuare la perequazione.
A tale mezzo la convenuta ribatte con tre argomenti:
1o «Un errato rilevamento dei prezzi d'importazione e del prezzo medio ponderale all'interno della Comunità … è tutt'altro che dimostrato.»
A tale argomento la ricorrente risponde facendo rilevare che non si può pretendere da lei la dimostrazione dell'errore di calcolo quando ci si rifiuta di sottoporle i conteggi fatti.
2o Quand'anche si volesse ammettere che l'errore lamentato possa concretare uno sviamento di potere «questo andrebbe attribuito alle deliberazioni degli organismi di perequazione le quali sono inattaccabili dalla stessa Alta Autorità una volta che il (suo) rappresentante presso gli organismi di Bruxelles non ne abbia riservato la decisione finale all'Alta Autorità a norma dell'art. 9 delle decisioni No 22-54 e No 14-55».
3o Anche qualora lo sviamento di potere denunciato ricorresse, tale. mezzo «resterebbe pur sempre irrilevante agli effetti dell'annullamento della decisione impugnata. In questa ipotesi infatti, per poter impugnare davanti a codesta Corte la decisione di cui è causa, bisognerebbe sviarne il contenuto attribuendole una portata ben diversa dalla semplice formazione di un titolo esecutivo con riferimento ad una obbligazione preesistente».
La ricorrente fa carico all'Alta Autorità di un ulteriore sviamento di potere tratto dal fatto che essa non sarebbe stata «in qualunque momento in grado d'intervenire efficacemente» come ne aveva assunto l'impegno nella decisione No 14-55, mentre nel frattempo l'aliquota di perequazione aumentava del 1200 %.
La convenuta ribatte affermando che non era il caso di abrogare il «sistema che si è manifestato certamente benefico».
e) Per quanto riguarda la denunciata illegittimità della commisurazione d'ufficio fatta dagli organismi di Bruxelles va rilevato che questi hanno proceduto ad una valutazione in via estimativa per il periodo 1o aprile 1954 — 30 giugno 1956. Durante tale periodo infatti la Società Meroni non trasmise le denunce statistiche mensili delle entrate e delle uscite di rottame, denunce che le erano state richieste il 4 ed il 29 marzo 1954.
La ricorrente sostiene che tale valutazione è illegale in quanto nessuna decisione dell'Alta Autorità autorizzava gli organismi di Bruxelles a procedere in tal modo.
L'Alta Autorità ribatte che la facoltà di ricorrere ad una valutazione in via estimativa deriva all' O. C. C. F. dalle deliberazioni che lo stesso ha prese nella sua 13a e 22a riunione. La convenuta afferma che tale provvedimento era indispensabile perchè altrimenti alle imprese basterebbe di non trasmettere le prescritte denunce per sottrarsi alla perequazione.
SENTENZA › IN DIRITTO › A — SULLA RICEVIBILITÀ
punto 1
Il ricorso è stato ritualmente proposto; nessuna eccezione di forma è stata elevata nè vi è luogo ad alcun rilievo d'ufficio.
punto 2
Nel suo ricorso avverso la decisione ingiuntiva dell'Alta Autorità di data 24 ottobre 1956, esecutoria ai sensi dell'art. 92 del Trattato, la parte ricorrente assume che la decisione No 14-55 del 26 marzo 1955 relativa all'istituzione d'un meccanismo finanziario atto a garantire un regolare rifornimento di rottame al mercato comune, misconosce palesemente le disposizioni del Trattato e che è inficiata da sviamento di potere.
L'art. 33 fìssa il termine d'impugnazione in un mese dalla notifica, rispettivamente dalla pubblicazione della decisione o raccomandazione e stabilisce che qualora un'impresa od una associazione contemplata nell'art. 48 impugnino una decisione od una raccomandazione generale, il ricorso è ricevibile soltanto ove il ricorrente denunci uno sviamento di potere nei suoi confronti.
Il ricorso è stato presentato il 14 dicembre 1956 cioè nel termine d'impugnazione previsto dall'art. 33 per quanto ha tratto alla decisione del 24 ottobre 1956 ma decorso tale termine rispetto alla decisione No 14-55 che è del 26 marzo 1955.
Tuttavia la decisione No 14-55 del 26 marzo 1955 non è stata direttamente impugnata ma se n'è denunciato il vizio nel ricorso avverso la decisione ingiuntiva esecutoria del 24 ottobre 1956.
Quella del 24 ottobre 1956 è una decisione individuale che riguarda la ricorrente ma la decisione No 14-55 del 26 marzo 1955 su cui la prima si basa, è una decisione generale.
Per stabilire se a sostegno del suo ricorso contro la decisione individuale la ricorrente ha facoltà di denunciare l'illegittimità della decisione generale su cui la prima si basa, si deve ricercare se essa possa impugnare la decisione dopo decorso il termine di cui l'ultimo comma dell'art. 33 e se possa far valere non solo lo sviamento di potere nei suoi confronti ma tutti i quattro mezzi enumerati nel 1o comma dell'art. 33.
Aderendo a quanto ha sostenuto l'Avvocato Generale, la Corte è d'avviso che non si deve applicare ad un'impresa una decisione generale viziata e che da questa non si possono far discendere degli obblighi per l'impresa stessa.
L'art. 36 del Trattato prevede che a sostegno d'un ricorso avverso una decisione dell'Alta Autorità che infligga una sanzione pecuniaria si può:
«far valere, nei modi previsti dal 1o comma dell'art. 33, l'illegittimità delle decisioni o delle raccomandazioni della cui inosservanza si tratta».
La Corte ritiene che tale disposizione dell'art. 36 non è da considerarsi una norma speciale valida soltanto nell'ipotesi di sanzioni pecuniarie bensì un caso d'applicazione del principio generale che l'art. 36 non fa che porre in rilievo perchè si applica alla specifica ipotesi di un ricorso di merito.
Dalla espressa menzione fattane nell'art. 36 non può ricavarsi, a contrario, alcun valido argomento per escludere che tale facoltà sussista nella ipotesi in cui l'espressa menzione manchi e ciò in quanto, come la Corte ha già affermato nella sua pronuncia in causa No 8-55, l'argomentazione a contrario è ammissibile soltanto quando nessun'altra interpretazione si riveli idonea o compatibile con il testo, il contesto e le loro finalità.
Qualsiasi altra soluzione renderebbe difficile se non impossibile l'esercizio del diritto di ricorso riconosciuto alle imprese ed associazioni contemplate nell'art. 48 in quanto sarebbero costrette ad analizzare ogni decisione generale sin dalla sua pubblicazione per ricercare se non contenga disposizioni suscettibili di lederle in avvenire e se non sia inficiata da sviamento di potere nei loro confronti;
che ciò le inciterebbe a contravvenire ai provvedimenti dell'Alta Autorità per farsi infliggere le sanzioni pecuniarie previste dal Trattato, onde valersi poi dell'art. 36 per denunciare l'illegittimità delle decisioni o raccomandazioni generali della cui inosservanza si fa loro carico.
Che se per impugnare una decisione individuale il ricorrente ha facoltà di denunciare, anche scaduto il termine, i vizi della decisione o raccomandazione generale su cui la prima si basa, da ciò non discende che possa pronunciarsi l'annullamento della decisione generale fondamentale, tale pronuncia potendo colpire unicamente la decisione individuale impugnata.
Tale principio è stato espressamente adottato nei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e dell'Euratom e consacrato negli articoli 184 e rispettivamente 156, entrambi del seguente identico tenore:
«… nell'eventualità di una controversia che metta in causa un Regolamento del Consiglio o della Commissione ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 172, 3o comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, 1o comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del Regolamento stesso».
Questa coincidenza senza essere un elemento decisivo conferma tuttavia la fondatezza dell'argomento sovraenunciato dimostrando che esso si è imposto pure ai compilatori dei nuovi Trattati.
L'annullamento d'una decisione individuale derivante dalla illegittimità della decisione generale su cui la prima si basa, incide solo su quegli effetti della decisione generale che si sono concretati nella decisione individuale annullata.
Se chiunque può far valere avverso una decisione individuale che lo riguardi tutti i quattro mezzi d'impugnazione enunciati nel 1o comma dell'art. 33,
nulla vieta che nell'impugnare la decisione individuale, la ricorrente denunci nella decisione o raccomandazione generale su cui quella individuale si basa, tutti i quattro vizi enumerati nel 1o comma del citato articolo.
punto 3
La convenuta ha opposto l'irricevibilità del ricorso d'annullamento della decisione 24 ottobre 1955 esecutoria ai sensi dell'art. 92 del Trattato perchè nella lettera del 12 aprile 1956 la ricorrente avrebbe manifestato la sua anticipata acquiescenza a detta decisione.
La convenuta in seguito ha precisato di non aver mai «pensato alla acquiescenza preventiva… o alla rinuncia al futuro diritto d'impugnazione contro l'accertamento delle somme dovute dalla ricorrente dopo il 12 aprile 1956» ma che «appariva legittimo obiettare che nell'offerta di pagamento era contenuta l'approvazione del funzionamento concreto degli organismi di Bruxelles e quindi del modo in cui questi hanno determinato il tasso di perequazione».
La citata lettera del 12 aprile 1956 contiene espresse riserve sui conteggi con cui si è determinato l'ammontare del debito ed in ispecie sulle modalità d'applicazione della decisione generale No 14-55.
Nonostante l'offerta di pagamento rateale che la lettera del 12 aprile 1956 contiene, dette riserve vietano di ravvisarvi un riconoscimento di debito od una rinuncia ad agire e pertanto la predetta lettera non pregiudica la ricevibilità del ricorso.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Primo mezzo: Violazione di forme essenziali
paragrafo 1
La ricorrente ravvisa una violazione di forme essenziali nel difetto di motivazione della decisione impugnata e nella commisurazione d'ufficio che da essa risulta.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Primo mezzo: Violazione di forme essenziali › I) Difetto di motivazione
paragrafo 1
La ricorrente denuncia nella decisione 24 ottobre 1956 un «evidente» difetto di motivazione.
paragrafo 2
Nella decisione sono enunciati soltanto i motivi seguenti:
paragrafo 3
«Considerando che l'impresa Meroni & Co., Industrie metallurgiche, stabilimento elettrosiderurgico, via della Certosa, Settimo Torinese, impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato, ha omesso di versare, dopo il 1o aprile 1954 alla Cassa di perequazione del rottame importato i contributi da essa dovuti in conformità delle summenzionate decisioni;
considerando che i contributi dovuti ammontano, per il periodo 1o aprile 1954 — 30 giugno 1955, alla somma di lire 54.819.656,—».
paragrafo 4
Tenuto conto di quanto la Corte ha affermato nelle sue precedenti pronunce queste due frasi non possono rappresentare l'enunciazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione del 24 ottobre 1956
paragrafo 5
si fonda per cui essa è sfornita degli elementi indispensabili a consentire il controllo giurisdizionale.
paragrafo 6
Pertanto nella decisione 24 ottobre 1956 non è stato adempiuto a quanto prescrive l'art. 15 del Trattato in forza del quale le decisioni dell'Alta Autorità vanno motivate.
paragrafo 7
Nelle sue difese tuttavia l'Alta Autorità si trincera dietro gli organismi di Bruxelles assumendo che nella decisione «non ha fatto altro che riprendere i dati risultanti dai vari estratti conto inviati a suo tempo alla ricorrente, il che evidentemente non richiede un'apposita motivazione».
paragrafo 8
Se si seguisse la tesi dell'Alta Autorità, l'insufficiente motivazione rilevata nella decisione 24 ottobre 1956 non costituirebbe una violazione di forme essenziali in quanto tale decisione sarebbe già stata fornita, ad opera della Cassa di perequazione del rottame importato, della motivazione che il Trattato prescrive.
paragrafo 9
Ai fini della presente causa non è necessario accertare se l'enunciazione di idonei motivi nelle comunicazioni inviate alla ricorrente dalla Cassa di perequazione del rottame importato poteva legalmente dispensare l'Alta Autorità da fornire una propria motivazione alla decisione 24 ottobre 1956 e ciò in quanto i motivi che figurano nelle predette comunicazioni non giustificano la pretesa che la decisione del 24 ottobre 1956 ha reso eseguibile.
paragrafo 10
Infatti l'importo globale che la decisione dell'Alta Autorità del 24 ottobre 1956 pone a carico della ricorrente per il periodo 1o agosto 1954 — 30 giugno 1956 non corrisponde alla somma dei singoli importi che figurano sugli estratti conto inviati dalla Cassa di perequazione alla Società Meroni per il predetto periodo, in ispecie perchè sono stati aggiunti degli interessi di mora e dedotti taluni versamenti fatti dalla ricorrente.
paragrafo 11
Benchè negli estratti conto inviati sia indicato che gli interessi di mora sono dovuti dal 25o giorno dalla notifica e che nella discussione orale l'agente dell'Alta Autorità abbia affermato che la società Meroni ne era stata avvisata con lettera del 20 settembre 1956, sugli estratti conto non figurano nè gli importi aggiunti per interessi di mora nè le cifre dedotte a seguito dei versamenti effettuati dalla ricorrente.
paragrafo 12
Dalle comunicazioni inviate alla ricorrente dalla Cassa di perequazione del rottame importato è quindi impossibile ricavare la giustificazione del credito fatto valere nei suoi confronti.
paragrafo 13
Perchè la decisione del 24 ottobre 1956 si giustificasse legalmente occorreva vi fosse indicato il conteggio esatto e dettagliato della pretesa pecuniaria resa eseguibile; solo simile conteggio poteva consentire il controllo giurisdizionale sulla predetta decisione.
paragrafo 14
Attesochè la decisione del 24 ottobre 1956 non è stata adeguatamente motivata nè dall'Alta Autorità nel testo notificato alla ricorrente,
paragrafo 15
nè dalla Cassa di perequazione del rottame importato nelle notificazioni inviate alla ricorrente;
paragrafo 16
che il difetto di motivazione rilevato nella decisione del 24 ottobre 1956 costituisce una violazione di forme essenziali; che pertanto ai sensi dell'art. 33 del Trattato, la decisione predetta deve venir annullata.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Primo mezzo: Violazione di forme essenziali › II) La commisurazione d'ufficio
paragrafo 1
Nel ricorso la ricorrente lamenta che la decisione del 24 ottobre 1956 non menziona gli elementi materiali e contabili sui quali si fonda l'ingiunzione di pagamento che essa ha reso esecutiva, tuttavia nella replica essa dichiara di «presumere» — in quanto gli organismi di Bruxelles mai le hanno fornito ragguagli in proposito — che si è commisurato il contributo sulla sua produzione e non sui quantitativi acquistati, posto che non furono denunciati.
paragrafo 2
Tale presunzione è convalidata da quanto afferma nella controreplica la convenuta stessa e precisamente ove dice che «il procedimento degli organismi di Bruxelles “par évaluation forfaitaire” come rimedio al silenzio delle imprese non è che una conseguenza necessaria ed imprescindibile del sistema di contribuzione obbligatoria; che invero se non ci fosse questo rimedio sarebbe anche inutile fissare l'obbligo di contribuzione perchè tutte le imprese si difenderebbero con comportamento di astensione».
paragrafo 3
Su tutte le comunicazioni della Cassa di perequazione del rottame importato alla Società Meroni figura, in lingua francese, quanto segue: «qualora entro il 15 del secondo mese successivo a quello cui il contributo si riferisce non le pervengono dettagliate indicazioni sul tonnellaggio imponibile di ogni opifico, la Direzione è autorizzata a procedere mediante valutazione forfettaria in concorso con gli Uffici regionali». La decisione del 24 ottobre 1956 non menziona però che l'importo preteso risulta da una commisurazione d'ufficio, né richiama le disposizioni legali che avrebbero dato alla Cassa di perequazione del rottame la facoltà di procedervi in mancanza delle denunce.
paragrafo 4
Su quanto riguarda l'accertamento d'ufficio dell'ammontare del credito che la decisione 24 ottobre 1956 ha reso eseguibile, manca ogni motivazione; tale difetto di motivazione per cui la ricorrente è rimasta all'oscuro delle modalità con cui è stato conteggiato il suo debito, costituisce una violazione di forane essenziali e per questo motivo ancora, ai sensi dell'art. 33 la decisione del 24 ottobre 1956 deve venir annullata.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Secondo mezzo: Palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato
paragrafo 1
Con questo secondo mezzo la ricorrente fa carico all'Alta Autorità:
paragrafo 2
a) di averla tenuta all'oscuro dei «dati effettivi sui quali le imprese italiane sono state tassate» e ciò in aperto contrasto con l'art. 47 del Trattato il quale dispone che l'Alta Autorità deve pubblicare i dati che possono essere utili ad ogni interessato;
b) di aver inviato «agli interessati, magari dopo diciotto mesi, solo conteggi provvisori» ed applicato premi di perequazione anch'essi provvisori.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Secondo mezzo: Palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato › I) La censura relativa alle insufficienti informazioni
paragrafo 1
Nelle numerose comunicazioni inviate alla ricorrente dalla Cassa di perequazione, questa non ha mai indicato altro che il tonnellaggio imponibile e l'aliquota unitaria.
paragrafo 2
Nè l'Alta Autorità nè gli organismi di Bruxelles hanno mai reso pubblici i dati atti ad informare gli interessati delle modalità usate per il conteggio degli importi dovuti, nè su quali elementi di fatto il conteggio fu basato.
paragrafo 3
Solo dalla risposta integrativa dell'Alta Autorità ai quesiti formulati dalla Corte, il Collegio ed a quanto sembra la parte ricorrente, hanno avuto conoscenza delle formule successivamente usate per il calcolo dell'aliquota di perequazione.
paragrafo 4
L'art. 5 del Trattato impone all'Alta Autorità di rendere noti i motivi della sua azione e se l'art. 47 prescrive che:
paragrafo 5
«essa è tenuta a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, ed in particolare quelle relative alle relazioni commerciali delle imprese od agli elementi dei costi» essa però «deve pubblicare i dati che possono essere utili ai Governi o ad ogni altro interessato».
paragrafo 6
Nella controreplica l'Alta Autorità ha opposto alla ricorrente «l'esigenza di un elementare rispetto del segreto professionale».
paragrafo 7
Non si possono però considerare segrete ai sensi dell'art. 47 del Trattato le informazioni raccolte da enti cooperativi ai quali in un dato momento, il 4 luglio 1955, aderivano 136 imprese, fra le più importanti sulle 240 soggette al contributo di perequazione.
paragrafo 8
Non rendendo noti nemmeno sommariamente, i motivi della sua azione, astenendosi dal pubblicare i dati non tutelati dal segreto professionale che possono essere utili ai Governi od a qualsiasi interessato e non obbligando gli organismi di Bruxelles a pubblicarli, l'Alta Autorità ha violato gli articoli' 5 e 47 del Trattato.
paragrafo 9
Per questa ragione ancora la decisione 24 ottobre 1956 va pertanto annullata ai sensi dell'art. 33 del Trattato.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Secondo mezzo: Palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato › II) Censura relativa al carattere provvisorio delle richieste di pagamento rivolte alla ricorrente
paragrafo 1
La ricorrente fa carico all'Alta Autorità di aver basato la decisione del 24 ottobre 1956 su conteggi provvisori ed alla Cassa di perequazione del rottame importato di averle comunicato i conteggi definitivi solo in corso di causa, ossia dopo 38 mesi dall'attuazione del sistema.
paragrafo 2
Essa si chiede «come può onestamente pretendersi che un'impresa riesca a stabilire con serietà i propri prezzi od a pubblicare il proprio listino se non sia esattamente e tempestivamente informata dell'entità del contributo di perequazione che dovrà corrispondere».
paragrafo 3
La convenuta ribatte richiamandosi alla natura stessa del concetto di perequazione il quale «richiede operazioni di calcolo a posteriori» che presumono sian noti tutti gli elementi di fatto cui la perequazione si applica;
paragrafo 4
nella controreplica essa afferma che «si tratta pur sempre di correzioni di poco conto».
paragrafo 5
L'entità delle rettifiche definitive non è nota in quanto quelle comunicate dalla Cassa, in ispecie nella sua lettera del 31 dicembre 1955, sono ancora qualificate provvisorie ed ai fini della presente causa il loro ammontare si sarebbe potuto accertare soltanto mediante perizia.
paragrafo 6
Tale incombente probatorio non è tuttavia indispensabile perchè la decisione 24 ottobre 1956 della cui impugnazione si tratta, deve già venir annullata per i motivi qui sopra esposti.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere
paragrafo 1
La ricorrente fa carico all'Alta Autorità d'aver commesso uno sviamento di potere:
paragrafo 2
col basare la sua decisione esecutoria del 24 ottobre 1956 sugli inesatti conteggi degli organismi di Bruxelles,
col trascurare le raccomandazioni con le quali il Consiglio dei Ministri ha accompagnato l'unanime parere favorevole espresso sulla decisione No 14-55 dell'Alta Autorità,
col delegare illegittimamente agli organismi di Bruxelles i poteri che il Trattato le conferisce.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere › 1) Inesattezza dei conteggi fatti dagli organismi di Bruxelles
paragrafo 1
La ricorrente lamenta che gli organismi di Bruxelles hanno «artificialmente fissato un prezzo medio del rottame interno notoriamente inferiore al prezzo reale ed elevato altrettanto artificialmente il prezzo medio del rottame importato, commettendo un travisamento dei fatti» e determinando una situazione per cui gli effetti del sistema non sono uguali per tutti coloro che vi sono sottoposti in quanto taluni ne sono avvantaggiati ed altri, ne subiscono pregiudizio.
paragrafo 2
La stessa ricorrente ammette «di non essere in grado di provare la fondatezza dei suoi dubbi» ed afferma di ignorare ancora come si siano svolte le operazioni d'importazione, nonchè quale aliquota media ponderata sia stata calcolata.
paragrafo 3
In ragione dell'insufficiente motivazione della decisione 24 ottobre 1956 e della mancanza d'informazioni sugli elementi posti a base dei loro calcoli dagli organismi di Bruxelles, non è possibile accertare la fondatezza dell'assunto della ricorrente.
paragrafo 4
Per decidere della presente causa tale accertamento non si ravvisa tuttavia necessario in quanto l'insufficiente motivazione e la mancata pubblicazione dei dati su cui si basa la decisione 24 ottobre 1956, costituiscono di per sé delle violazioni del Trattato che comportano l'annullamento della predetta decisione.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere › II) Mancata attuazione delle raccomandazioni con cui il Consiglio dei Ministri ha accompagnato l'unanime parere conforme esprèsso sulla decisione No 14-55
paragrafo 1
La parte ricorrente fa carico all'Alta Autorità di non aver tenuto conto delle sei raccomandazioni con cui il Consiglio dei Ministri accompagnò il conforme parere espresso sulla decisione No 14-55.
paragrafo 2
La Gazetta Ufficiale della Comunità No 8, del 30 marzo 1955 indica soltanto (pag. 689) che tale parere conforme fu «emesso all'unanimità … nei termini riprodotti nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio».
paragrafo 3
I processi verbali del Consiglio dei Ministri non vengono pubblicati;
paragrafo 4
tuttavia i sei principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri e dall'Alta Autorità nel corso della sessione del Consiglio dei Ministri del 21 e 22 marzo 1955, principi direttivi ai quali «deve ispirarsi la politica d'insieme nel settore del rottame» sono stati pubblicati nella terza Relazione generale sull'attività della Comunità (pag. 106) e sembrano essere quelli cui la ricorrente si richiama.
paragrafo 5
Per decidere della presente causa non è tuttavia necessario ricercare quali effetti giuridici possano derivare da dei principi direttivi pubblicati con le or dette modalità, posto che per le ragioni più sopra esposte, la decisione del 24 ottobre 1956 deve venir annullata.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere › III) Illegittimità della delega di poteri fatta con la decisione No 14-55
paragrafo 1
La parte ricorrente fa carico all'Alta Autorità di sostenere «l'inattaccabilità — per così dire la sacramentalità — dei conteggi di Bruxelles che sarebbe perfino più rigida e certo infinitamente più grave di quella conseguente a vere e proprie decisioni giurisdizionali le quali sono sempre impugnabili avanti alla Corte di Giustizia»; in altri termini d'aver delegato poteri che il Trattato le conferisce senza assoggettarne l'esercizio alle condizioni cui il Trattato li avrebbe sottoposti ove essa li avesse direttamente esercitati.
paragrafo 2
La ricorrente fa ancora carico all'Alta Autorità di aver determinato «una situazione in cui le grandi e medie industrie predominano su quelle che dispongono di limitati mezzi finanziari e che devono rifornirsi sul mercato interno»; in altri termini d'aver, con la decisione No 14-55, delegato poteri che il Trattato le conferisce ad «enti non qualificati per esercitarli».
paragrafo 3
Queste due censure si appuntano sulla delega di poteri che la decisione generale No 14-55 avrebbe fatta agli organismi di Bruxelles e precisamente con la prima si criticano le modalità della delega e con la seconda il suo stesso principio.
paragrafo 4
Prima di esaminare tali censure è tuttavia necessario stabilire se con la decisione No 14-55 si siano realmente delegati poteri agli organismi di Bruxelles.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere › III) Illegittimità della delega di poteri fatta con la decisione No 14-55 › a) Se la decisione No 14-55 abbia delegato poteri agli organismi di Bruxelles.
paragrafo 1
Si deve stabilire se la decisione No 14-55 «relativa all'istituzione di un meccanismo finanziario atto a garantire il regolare rifornimento di rottame al Mercato comune» deleghi realmente agli organismi di Bruxelles poteri che il Trattato ha conferito all'Alta Autorità o se essa affidi a tali organismi soltanto il potere di adottare delle delibere cui l'Alta Autorità dà attuazione sotto la sua piena responsabilità.
paragrafo 2
Talune disposizioni della decisione No 14-55 fanno propendere per la seconda ipotesi; in ispecie:
paragrafo 3
il considerando in cui s'afferma «che l'Alta Autorità è responsabile del regolare funzionamento del meccanismo finanziario e che, di conseguenza, deve in qualsiasi momento essere in grado di intervenire efficacemente»,
l'art. 1 in cui è indicato che «il funzionamento del meccanismo suddetto è affidato — sotto la responsabilità dell'Alta Autorità — all'Ufficio comune dei consumatori di rottame (qui di seguito denominato Ufficio comune) e alla Cassa di perequazione per il rottame importato (qui di seguito denominata Cassa)»,
il 2o comma dell'art. 4 il quale prevede che «in mancanza di pagamento in termini, la Cassa chiede l'intervento dell'Alta Autorità che può» (e non già deve) «emanare una decisione avente forza di titolo esecutivo»,
l'art. 8 il quale dispone che «l'Alta Autorità nomina un rappresentante permanente ed un suo sostituto presso l'Ufficio comune e la Cassa. Il rappresentante permanente od il suo sostituto assiste a tutte le sedute del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale dell'Ufficio comune e della Cassa. Il rappresentante permanente, od il suo sostituto trasmettono immediatamente all'Alta Autorità le deliberazioni adottate dai suddetti organismi ed informano l'Alta Autorità di qualunque questione che richieda una deliberazione di quest'ultima a termini dell'articolo 9 di cui in appresso»,
l'art. 9 il quale prevede che «le deliberazioni dell'Ufficio comune e della Cassa sono adottate all'unanimità dai rispettivi Consigli per le materie di rispettiva competenza ed all'unanimità dei due Consigli per le materie di competenza comune. Il rappresentante permanente dell'Alta Autorità o il suo sostituto possono tuttavia subordinare la decisione all'approvazione dell'Alta Autorità. In mancanza di una deliberazione unanime dei Consigli dell'Ufficio comune o della Cassa relativa alle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 (1o comma) di cui sopra, la decisione è presa dall'Alta Autorità. L'Alta Autorità, il suo rappresentante permanente od il sostituto possono chiedere la convocazione dell'Ufficio comune e della Cassa entro un termine massimo di dieci giorni, per sottoporre a tali organismi qualsiasi proposta. Se la seduta non ha luogo entro dieci giorni, l'Alta Autorità può prendere essa stessa una decisione in merito a tali proposte».
paragrafo 4
Altre disposizioni della decisione No 14-55 conforterebbero la prima ipotesi, in ispecie il 1o comma dell'art. 4:
paragrafo 5
«La Cassa notifica alle imprese l'importo dei contributi da versare ed i termini di versamento ed è autorizzata ad incassarne l'ammontare»,
paragrafo 6
nonchè il 1o comma dell'art. 6:
paragrafo 7
«La Cassa è l'organo esecutivo del meccanismo finanziario istaurato con la presente decisione».
paragrafo 8
Fra le due interpretazioni l'Alta Autorità ha scelto quella della vera delega di poteri in quanto nella sua comparsa di risposta ha affermato che essa:
paragrafo 9
«prende i dati forniti dagli organismi di Bruxelles senza nulla poter aggiungere di suo. Ogni altra giustificazione specifica avrebbe significato una intromissione non autorizzata per spiegare gli elementi del processo formativo delle deliberazioni di un altro ente …»«… i prezzi d'importazione, le qualità di rottame importato e il prezzo medio ponderale all'interno della Comunità sono elementi che vengono presi in considerazione dagli organismi di Bruxelles per fissare il tasso di perequazione: la decisione impugnata non ha fatto che riprodurre l'applicazione del tasso di perequazione operata, nei confronti della ricorrente, da quegli organismi. Volendo dunque ammettere che l'errore lamentato possa costituire sviamento di potere, questo andrebbe attribuito alle deliberazioni degli organismi di perequazione, le quali sono inattaccabili dalla stessa Alta Autorità una volta che il (suo) rappresentante presso gli organismi di Bruxelles non ne abbia riservato la decisione finale all'Alta Autorità medesima, a norma dell'art. 9 delle decisioni No 22-54 e No 14-55. Non si può infatti pensare che la decisione degli organismi competenti di Bruxelles, una volta adottata all'unanimità, senza riserve del rappresentante dell'Alta Autorità, resti esposta a possibili variazioni imposte unilateralmente dalla sola Alta Autorità; e non è appunto senza significato che sia stato stabilito per l'obbligatorietà delle decisioni l'unaminità dei consensi di tutti i membri degli organismi deliberanti. Ma anche se si volesse ammettere, contrariamente alla chiara dizione degli articoli ora citati ed alla loro interpretazione sistematica, che il rappresentante dell'Alta Autorità potesse intervenire con poteri di modificazione o di invalidazione in ogni momento successivo, il motivo in esame resterebbe pur sempre irrilevante agli effetti dell'annullamento della decisione impugnata. In questa ipotesi infatti, per poter impugnare davanti a codesta Eccellentissima Corte la decisione di cui è causa, bisognerebbe sviarne il contenuto attribuendole una portata ben diversa dalla semplice formazione di un titolo esecutivo con riferimento ad una obbligazione preesistente e la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le deliberazioni degli organismi di Bruxelles che hanno portato alla fissazione del tasso di perequazione sono state fatte proprie dall'Alta Autorità nella decisione impugnata e costituiscono una decisione dell'Alta Autorità stessa, nei confronti della quale la ricorrente è legittimata ad agire».
paragrafo 10
L'Alta Autorità avrebbe potuto sostenere che la facoltà conferita al suo rappresentante dall'art. 9 della decisione No 14-55, «di subordinare la decisione (degli organismi di Bruxelles) all'approvazione dell'Alta Autorità» lasciava a lei la responsabilità di qualsiasi deliberato degli organismi di Bruxelles, ma quanto essa stessa ha dedotto e che trovasi più sopra riprodotto, dimostra che essa non fa suoi i deliberati degli organismi di Bruxelles relativi alla fissazione dell'aliquota di perequazione.
paragrafo 11
Pertanto con la decisione No 14-55 si è fatta una effettiva delega di poteri e devesi quindi esaminare se le prescrizioni del Trattato sono state osservate.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere › III) Illegittimità della delega di poteri fatta con la decisione No 14-55 › b) Modalità della decisione No 14-55
paragrafo 1
Se l'Alta Autorità avesse direttamente esercitato i poteri che ha delegato agli organismi di Bruxelles con la decisione No 14-55, nell'esercizio di tali poteri essa sarebbe stata soggetta agli obblighi che il Trattato le impone e sarebbe stata in ispecie tenuta:
paragrafo 2
a motivare le sue decisioni ed a menzionarvi i pareri obbligatori raccolti (art. 15),
a pubblicare ogni anno una relazione generale sulla sua attività e sulle sue spese amministrative (art. 17),
a render noti i dati che possono essere utili ai Governi od a qualsiasi altro interessato (art. 47).
paragrafo 3
In tal caso essa sarebbe pure stata tenuta ad emettere delle decisioni o delle raccomandazioni su cui il sindacato della Corte di Giustizia poteva esercitarsi nelle, condizioni previste dall'art. 33.
paragrafo 4
Con la decisione No 14-55 l'Alta Autorità non ha sottoposto l'esercizio dei poteri delegati agli organismi di Bruxelles ad alcuna delle condizioni cui sarebbe stata soggetta essa stessa ove li avesse direttamente esercitati.
paragrafo 5
Posto che anche ove la delega fatta con la decisione No 14-55 fosse legittima con riguardo al Trattato, essa non poteva conferire all'autorità delegata poteri diversi da quelli che il Trattato conferisce all'autorità delegante,
paragrafo 6
mentre la facoltà degli organismi di Bruxelles di adottare provvedimenti senza l'osservanza delle prescrizioni alle quali essi sarebbero stati soggetti ove l'Alta Autorità li avesse direttamente emanati, dà in fatto a detti organismi poteri più ampi di quelli che il Trattato conferisce all'Alta Autorità.
paragrafo 7
Pertanto la delega di cui nella decisione No 14-55 ha violato il Trattato perchè non ha assoggettato i provvedimenti degli organismi di Bruxelles alle stesse norme cui il Trattato sottopone le decisioni dell'Alta Autorità.
paragrafo 8
Da ciò consegue che la decisione del 24 ottobre 1956 deve venir annullata in quanto ha dichiarato eseguibile una pretesa pecuniaria sorta dall'applicazione della decisione generale No 14-55 che è illegittima.
paragrafo 9
La parte ricorrente fa ancora carico agli organismi di Bruxelles di aver proceduto nei suoi confronti a commisurazioni d'ufficio ed all'accertamento provvisorio dei contributi dovuti.
paragrafo 10
Se in esito all'esame del primo mezzo la Corte ha già dichiarato che la decisione 24 ottobre 1956 andava annullata per violazione di forme essenziali in quanto non dava atto che l'importo preteso era stato accertato d'ufficio in base a valutazione provvisoria, devesi pure esaminare se gli organismi di Bruxelles avevano il potere di commisurare con tali modalità i contributi di perequazione.
paragrafo 11
Alle domande rivoltele dalla I Sezione l'Alta Autorità ha risposto il 12 luglio 1957 che la facoltà di commisurare d'ufficio risultava dai concordi deliberati della Cassa di perequazione del rottame importato e dell'Ufficio comune dei consumatori di rottame di data 26 maggio 1953 coi quali fu stabilito che «qualora entro il 15 del secondo mese successivo a quello cui il contributo si riferisce non pervengano alla Direzione dettagliate indicazioni sul tonnellaggio imponibile di ogni opifìcio essa è autorizzata a procedere mediante valutazione forfettaria in concorso con gli Uffici regionali.»
paragrafo 12
La decisione No 14-55 non conferiva agli organismi di Bruxelles la facoltà di usare tali modalità per la commisurazione nè di applicarla retroattivamente, nè di comunicare accertamenti provvisori.
paragrafo 13
Orbene se per la riscossione del prelievo generale si procede mediante commisurazione d'ufficio, la decisione No 31-55 del 19 novembre 1955 (Gazzetta Ufficiale della Comunità No 21, del 28 novembre 1955, pag. 906) l'ha espressamente autorizzata dopo che l'Alta Autorità aveva imposto alle imprese con le decisioni No 2-52, art. 4 e No 3-52, art. 5, di denunciare la loro produzione e stabilito le modalità delle denunce.
paragrafo 14
Qualsiasi commisurazione d'ufficio e qualsiasi valutazione provvisoria van sottoposte a precise norme atte ad evitare arbitri ed a rendere possibile il controllo dei dati utilizzati.
paragrafo 15
Una delega di poteri non si può presumere ed anche ove abbia la facoltà di farla, l'autorità delegante deve emanare una decisione da cui la delega espressamente risulti.
paragrafo 16
La commisurazione d'ufficio e la notifica di obblighi pecuniari provvisori fatte dagli organismi di Bruxelles sono pertanto prive di base giuridica e per tali ragioni ancora, devesi annullare la decisione del 24 ottobre 1955 che ha dichiarato eseguibili pretese pecuniarie accertate attraverso un procedimento privo di base giuridica.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — NEL MERITO › Terzo mezzo: Sviamento di potere › III) Illegittimità della delega di poteri fatta con la decisione No 14-55 › c) Ampiezza della delega di poteri
paragrafo 1
La parte ricorrente fa carico all'Alta Autorità di aver, con la decisione No 14-55, delegato agli organismi di Bruxelles dei poteri che essi non sarebbero qualificati ad esercitare.
paragrafo 2
L'art. 8 del Trattato affida all'Alta Autorità:
paragrafo 3
«il compito di provvedere al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Trattato nei modi da esso previsti»
paragrafo 4
senza menzionare la facoltà di delegare poteri.
paragrafo 5
Non si può tuttavia escludere che l'attuazione dei «meccanismi finanziari comuni a più imprese» previsti al comma a) dell'art. 53 possa venir affidata ad enti di diritto privato forniti di personalità giuridica propria e cui vengono conferiti adeguati poteri.
paragrafo 6
I meccanismi finanziari istituiti dalla stessa Alta Autorità in virtù del comma b) del citato articolo devono mirare agli stessi fini dei meccanismi previsti dal comma a) per cui essi possono assumere forme analoghe e valersi del concorso di organismi aventi personalità giuridica propria.
paragrafo 7
Che pertanto la facoltà dell'Alta Autorità di autorizzare od istituire i meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 comprende pure quella di delegare a detti organismi taluni poteri con le modalità che essa stabilisce e sotto il suo controllo.
paragrafo 8
Tuttavia secondo lo spirito dell'art. 53 tali deleghe sono legittime soltanto ove l'Alta Autorità le riconosca necessarie:
paragrafo 9
«per l'esecuzione dei compiti enunciati nell'art. 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato ed in particolare dell'art. 65».
paragrafo 10
L'articolo enuncia ben otto distinti obiettivi molto generici e che non è sicuro si possano tutti perseguire integralmente e simultaneamente in qualsiasi circostanza.
paragrafo 11
Nel perseguire gli obiettivi enunciati nel citato articolo l'Alta Autorità deve avere la cura permanente di conciliare gli eventuali contrasti che possono sorgere fra i vari obiettivi ciascuno per sé considerato e qualora tali constrasti si manifestino, essa deve riconoscere all'uno o all'altro degli obiettivi la preminenza che le sembra imposta dai fatti o dalle circostanze economiche in base ai quali emana le sue decisioni.
paragrafo 12
Il conciliare i vari obiettivi enunciati nell'art. 3 presuppone un reale potere discrezionale che comporta una diffìcile scelta determinata dalla considerazione caso per caso dei fatti e delle circostanze economiche.
paragrafo 13
Le conseguenze di una delega di poteri sono molto diverse a seconda che essa riguardi dei poteri d'esecuzione nettamente circoscritti ed il cui esercizio può per ciò stesso venir rigorosamente controllato in base a criteri obiettivi stabiliti dall'autorità delegante, oppure se trattisi di un potere discrezionale che comporti una ampia libertà di valutazione ed atto ad esprimere, con l'uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria.
paragrafo 14
Nella prima ipotesi la delega non può notevolemente modificare le conseguenze derivanti dall'esercizio dei poteri che essa attribuisce mentre nella seconda ipotesi la delega, col sostituire gli apprezzamenti dell'autorità delegata a quelli dell'autorità delegante, determina un vero spostamento di responsabilità.
paragrafo 15
L'art. 53 può comunque autorizzare deleghe di potere per l'attuazione dei meccanismi finanziari che esso prevede soltanto qualora esse siano necessarie «per l'esecuzione dei compiti enunciati nell'art. 3».
paragrafo 16
Tuttavia tali deleghe possono aver tratto soltanto a poteri d'esecuzione ben definiti ed il cui esercizio stia sotto il pieno controllo dell'Alta Autorità.
paragrafo 17
Secondo l'art. 3 gli obiettivi che vi sono enunciati, non vengono imposti alla sola Alta Autorità bensì alle «Istituzioni della Comunità nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e nell'interesse comune»;
paragrafo 18
tale disposizione permette di ravvisare nell'equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura della Comunità, una garanzia fondamentale che il Trattato prevede, in ispecie per le imprese ed associazioni cui esso si applica.
paragrafo 19
Una delega di poteri discrezionali ad organi diversi da quelli che il Trattato ha istituito per esplicarli o controllarne l'esercizio nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni, violerebbe tali garanzie.
paragrafo 20
In base a tali criteri devesi accertare se la delega di poteri fatta dall'Alta Autorità agli organismi di Bruxelles con la decisione No 14-55, risponde alle prescrizioni del Trattato.
paragrafo 21
A tale fine la Corte rileva che l'art. 5 della decisione No 14-55 prevede che:
paragrafo 22
«l'Ufficio Comune è competente a proporre alla Cassa:
a) i quantitativi di rottame importato dai Paesi terzi od assimilato che potranno beneficiare della perequazione;
b) le condizioni alle quali è subordinato il beneficio della perequazione;
c) il prezzo massimo di acquisto all'importazione;
d) il prezzo di perequazione, che può essere fissato con riferimento sia al giorno dell'ordinazione sia al giorno di consegna;
e) i criteri per il calcolo delle economie di rottame realizzate grazie ad un maggior consumo di ghisa;
f) l'ammontare del premio concesso in funzione di tali economie.»
paragrafo 23
La terza Relazione generale sull'attività della Comunità (pagg. 106 — 107) ha reso pubblici i principi direttivi generali stabiliti dal Consiglio dei Ministri e dall'Alta Autorità e cui «deve ispirarsi la politica d'insieme nel settore del rottame»;
paragrafo 24
e che tali direttive generali prevedono in particolare quanto segue:
paragrafo 25
«il costo del rottame per il produttore di acciaio — cioè la somma del prezzo di acquisto e dell'onere di perequazione — non deve superare un livello ragionevole in confronto al costo che effettivamente sopportano i produttori di acciaio nei principali paesi concorrenti.
Per evitare di sovraccaricare i costi dell'insieme della Comunità, e in particolare di aggravare l'onere netto sopportato nel funzionamento della Cassa da talune regioni della Comunità, i prelievi di perequazione non devono essere maggiorati se non per motivi molto gravi.
Lo sforzo effettuato a favore dell'importazione e di un livello ragionevole dei prezzi non deve incitare, sia negli impianti esistenti, sia a seguito della costruzione di nuovi impianti, ad uno sviluppo inconsiderato del consumo di rottame.
E' necessario intraprendere tutti gli sforzi intesi a ridurre il consumo di rottame, nella misura delle possibilità tecniche ed economiche e così anche della disponibilità delle altre materie prime, grazie ad una maggiore utilizzazione della ghisa.»
paragrafo 26
Attesochè talune delle proposte che l'ufficio deve presentare alla Cassa ai sensi del citato art. 5 ed in ispecie quelle relative al «prezzo massimo d'acquisto all'importazione» al «prezzo di perequazione» ai «criteri per il calcolo dell'economia di rottame ed all'ammontare del premio concesso in funzione di tali economie» non possono risultare da semplici operazioni contabili basate su dei criteri oggettivi stabiliti dall'Alta Autorità ma comportano un largo margine d'apprezzamento esse rientrano come tali nell'esercizio di un potere discrezionale inteso a conciliare le varie esigenze d'una complessa politica economica.
paragrafo 27
Con l'affermare nella sua terza Relazione generale che la politica d'insieme nel settore del rottame deve informarsi alle direttive generali stabilite dal Consiglio dei Ministri e da lei, la stessa Alta Autorità ha implicitamente ammesso che tali direttive non bastano a vincolare gli organismi di Bruxelles nelle loro decisioni.
paragrafo 28
In mancanza di criteri obiettivi atti a vincolare i predetti organismi nelle loro decisioni, essi devono valersi di un'ampia libertà di apprezzamento per adempiere ai compiti loro affidati dalla decisione No 14-55.
paragrafo 29
Tuttavia, posto che per due volte — con le decisioni No 9-56 e No 34-57 — la stessa Alta Autorità ha emanato in luogo e vece degli organismi di Bruxelles dei provvedimenti che implicano l'esercizio di un potere discrezionale,
paragrafo 30
ci si può chiedere se intervenendo direttamente in una materia su cui in virtù della decisione No 14-55 potevano provvedere gli organismi di Bruxelles, l'Alta Autorità non abbia inteso riservarsi l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze economiche che determinano la portata dei provvedimenti da adottare.
paragrafo 31
Nulla tuttavia permette di affermarlo in quanto per giustificare il suo intervento l'Alta Autorità non si richiama al carattere discrezionale delle decisioni di cui trattasi ma all'art. 9, 2o comma della decisione No 22-54 il quale prevede che:
paragrafo 32
«in mancanza di unanime deliberazione dei Consigli dell'Ufficio comune o della Cassa … la decisione è presa dall'Alta Autorità».
paragrafo 33
Con l'art. 9 della decisione No 14-55 l'Alta Autorità ha bensì conferito al suo rappresentante permanente presso gli organismi di Bruxelles la facoltà di subordinare qualsiasi loro decisione alla sua approvazione ma riservandosi di poterla negare l'Alta Autorità
paragrafo 34
non ha mantenuto poteri sufficienti perchè la delega inserita nella decisione No 14-55 si mantenga entro i limiti più sopra indicati.
paragrafo 35
Nel passaggio della comparsa di risposta più sopra citato l'Alta Autorità ha indicato che essa «prende i dati forniti dagli organismi di Bruxelles senza nulla poter aggiunger di suo».
paragrafo 36
Stando così le cose la delega di poteri fatta agli organismi di Bruxelles con la decisione No 14-55 consente loro una libertà d'apprezzamento tale da concretarsi in un vero potere discrezionale e non può quindi ritenersi compatibile con quanto il Trattato prescrive.
paragrafo 37
Pertanto la decisione del 24 ottobre 1956 si basa su una decisione generale che è illegittima in quanto contravviene al Trattato e deve, anche per questa ragione, venire annullata.
SENTENZA › SPESE
paragrafo 1
La parte convenuta è rimasta interamente soccombente ed ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1 del Regolamento della Corte le spese di causa seguono la soccombenza.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentite le parti nelle loro difese orali;
Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;
Visti gli articoli 3, 5, 15, 17, 33, 36, 47, 53, 80 e 92 del Trattato:
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;
Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;
Viste le decisioni dell'Alta Autorità No 22-54 del 26 marzo 1954 e No 14-55 del 26 marzo 1955 relative all'istituzione d'un meccanismo di perequazione del rottame importato da paesi terzi;
LA CORTE
disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è ricevibile,
2o annullata la decisione dell'Alta Autorità del 24 ottobre 1956, esecutoria ai sensi dell'art. 92 del Trattato, notificata alla ricorrente mediante il servizio postale in data 12 novembre 1956 e con cui le veniva ingiunto di corrispondere alla Cassa di perequazione del rottame importato, Bruxelles, rue Ravenstein 36, l'importo di lire 54.819.656 (cinquantaquattromilioniottocentodiciannovemilaseicentocinquantasei).
Le spese di causa sono poste interamente a carico della parte convenuta.
Firme
Così deciso alla Corte, Lussemburgo, il tredici giugno 1958.
Pilotti
van Kleffens
Delvaux
Serrarens
Riese
Rueff
Hammes
Letto in pubblica udienza a Lussenburgo il 13 giugno 1958.
Il Presidente
M. Pilotti
Il Giudice Relatore'
J. Rueff
Il Cancelliere
A. Van Houtte