Sez. 3, Sentenza n. 4890 del 22/09/1979 (Rv. 401529 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - VOLONTARIO PENSIONAMENTO DEL LOCATORE - CONSEGUENTE NECESSITA DI DISPORRE DELL'IMMOBILE LOCATO PER LE SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI LAVORO A DOMICILIO DELLA MOGLIE DI LUI - TUTELABILITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - VOLONTARIO PENSIONAMENTO DEL LOCATORE - CONSEGUENTE NECESSITA DI DISPORRE DELL'IMMOBILE LOCATO PER LE SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI LAVORO A DOMICILIO DELLA MOGLIE DI LUI - TUTELABILITA.*
L'atto o il fatto volontario del locatore non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga legale quando trovi la sua ragione d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreche trattisi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. Pertanto, il volontario pensionamento del locatore non gli impedisce di far valere, quale motivo di opposizione alla proroga legale la necessita di disporre dell'appartamento per esigenze di lavoro della moglie, che, in conseguenza della diminuzione di reddito derivante da detto pensionamento abbia un'attivita lavorativa svolgentesi in casa, come quella di sarta. (V 816/78, mass n 390160; (V 2405/66, mass n 324658).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)