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Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 10/03/1982 (Rv. 419369 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419369-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFERIMENTO.*

L'atto o il fatto volontario del locatore non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga legale quando trovi la sua ragion d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreché trattisi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. (nella specie la S.C. ha reputato che - di fronte all'assunta necessità del locatore di doversi trasferire in altra città a seguito del pensionamento - non potesse essere d'ostacolo a far valere la necessità la circostanza che, precedentemente, avesse avuto in quella città la disponibilità di altro immobile e lo avesse locato, dovendosi reputare meritevoli di tutela le esigenze economiche dello stesso di percepire il canone per il periodo che, all'epoca, ancora mancava per la data del pensionamento). (Conf 4890/79, mass n 401529; (Conf 3762/79, mass n 400206; (Conf 855/79, mass n 397032 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)