Sez. 3, Sentenza n. 2405 del 04/10/1966 (Rv. 324658 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - VENDITA DELLO IMMOBILE OCCUPATO DAL LOCATORE - ONERE DEL LOCATORE DI GIUSTIFICARE LA VENDITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - VENDITA DELLO IMMOBILE OCCUPATO DAL LOCATORE - ONERE DEL LOCATORE DI GIUSTIFICARE LA VENDITA - ESCLUSIONE.*
L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto e quello che da lui sia maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessita ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso, onde l'atto o il fatto volontario di costui non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga quando trovi la sua ragione d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreche trattisi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. Il locatore che ha venduto l'immobile dove abitava, non e tenuto, per potersi opporre alla proroga legale della locazione, a giustificare la vendita. (Conf sulla prima parte 2633/63; Conf sulla seconda parte 2702/62).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)