diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8190 del 23/05/2003 (Rv. 563481 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziativi - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563481-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di semplice ordinanza, e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario aver riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo abbia pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento adottato disponga circa il contenuto formale delle attività consentite alle parti, di una sentenza quando, viceversa, il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si sia pronunciato, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia e/o su presupposti e condizioni processuali di questa (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito erroneamente confermativa della statuizione del giudice di pace - con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità di una domanda riconvenzionale spiegata dal terzo chiamato nei confronti dell'originario convenuto - sul presupposto che il provvedimento impugnato, benché dichiarativo dell'improcedibilità della domanda di una delle parti - e, dunque, avente ad oggetto questioni pregiudiziali attinenti al processo, ex art.279 comma secondo cod. proc. civ. - avesse natura di ordinanza e non - come invece evidenziato dalla SC - di sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)