Sez. 1, Sentenza n. 563 del 21/01/1994 (Rv. 485072 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Infrazione amministrativa - Estremi - Notificazione eseguita da soggetto non specificamente abilitato - Inesistenza - Configurabilità - Sanatoria - Inammissibilità - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
Con riguardo alla notificazione degli estremi della infrazione amministrativa all'interessato, disciplinata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la relativa previsione rigorosa e formale con riguardo sia ai soggetti che devono provvedere alla notificazione (e cioè coloro che hanno accertato la violazione o un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la medesima violazione), sia alle modalità, per cui la notificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, sia alla previsione della estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione nel caso di omissione della notificazione, comporta che la notificazione è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le modalità specificamente previste, con la conseguenza che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati è giuridicamente inesistente, senza quindi possibilità di sanatoria (nella specie la Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con riferimento a notificazione di un verbale di accertamento di violazione alla legge sulla caccia, redatto da una guardia venatoria, effettuata dai carabinieri).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)