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Sez. 1, Sentenza n. 8079 del 04/09/1996 (Rv. 499475 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 - Esecuzione da parte degli uffici postali statali - Necessità - Notificazione effettuata da agenzia privata di recapito - Inesistenza giuridica - Configurabilita - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499475-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Con riguardo alla notificazione a mezzo posta degli estremi dell'infrazione amministrativa, le complesse formalità previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento di notificazione, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" ed "impiegati" addetti ed i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. Ne deriva che la notificazione degli estremi della violazione affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore ad una agenzia privata di recapiti, ancorché autorizzata a norma del menzionato art. 29 d.P.R. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)