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Sez. L, Sentenza n. 61 del 08/01/1987 (Rv. 449866 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ESTENSIONE - LIMITI - MOTIVO ASSISTENZIALE O RICREATIVO DELLA EROGAZIONE O SUA OCCASIONALITÀ - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA D'EROGAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI ESEGUITI AD UN FONDO SOCIALE AZIENDALE.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449866-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ESTENSIONE - LIMITI - MOTIVO ASSISTENZIALE O RICREATIVO DELLA EROGAZIONE O SUA OCCASIONALITÀ - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA D'EROGAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI ESEGUITI AD UN FONDO SOCIALE AZIENDALE.*

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprende tutte le dazioni del datore di lavoro, corrisposte al dipendente, in natura o in danaro, in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro con la sola esclusione delle ipotesi tassativamente previste dallo art. 12 della legge n. 153 del 1969, mentre l'eventuale motivo assistenziale o ricreativo della erogazione fatta al lavoratore non toglie alla medesima il carattere di incremento patrimoniale, correlato ad un effettivo esborso del datore di lavoro, né l'eventuale occasionalità della stessa esclude la dipendenza causale dal contratto di lavoro. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le erogazioni effettuate a favore dei dipendenti della SAIPEM S.P.a. Al fondo sociale aziendale fida nei limiti del rapporto di provvista tra datore di lavoro ed ente erogatore). (Conf 3121/86, mass n 446132).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)