Sez. L, Sentenza n. 3121 del 10/05/1986 (Rv. 446132 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EROGAZIONE A FINI ASSISTENZIALI O RICREATIVI OD OCCASIONALI - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD EROGAZIONI FATTE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AGIP DAL FONDO SOCIALE AZIENDALE FIDA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EROGAZIONE A FINI ASSISTENZIALI O RICREATIVI OD OCCASIONALI - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD EROGAZIONI FATTE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AGIP DAL FONDO SOCIALE AZIENDALE FIDA.*
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali non è limitata a stretti criteri economici di corrispettività, ma è determinata da criteri fiscali, intesi ad assicurare agli enti previdenziali la provvista per assolvere alle loro finalità istituzionali, e quindi comprende tutte le dazioni del datore di lavoro, che concorrono a formare la retribuzione in senso lato, purché collegate con la causa tipica del contratto di lavoro con la sola esclusione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, mentre l'eventuale motivo assistenziale o ricreativo della erogazione fatta al lavoratore non toglie alla medesima il carattere di incremento patrimoniale, correlato ad un effettivo esborso del datore di lavoro, né l'eventuale occasionalità della stessa esclude la dipendenza causale dal contratto di lavoro. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le erogazioni effettuate a favore dei dipendenti dell'agip dal fondo sociale aziendale fida nei limiti del rapporto di provvista tra datore di lavoro ed ente erogatore). (V 1717/84, mass n 433791; (V 2774/82, mass n 420646).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)