Sez. 2, Sentenza n. 698 del 02/03/1976 (Rv. 379346 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - SPESE A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - SPESE A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
Il principio per cui, nel giudizio di divisione, le spese processuali debbono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote riguarda soltanto le spese relative agli Atti rivolti a condurre il giudizio, nell'interesse comune, alla concreta Determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei condividenti medesimi. Vige, invece, la regola generale della soccombenza (salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art 92 cod proc civ) per le spese relative a tutte le vicende processuali che, pur essendo inserite nel giudizio di divisione, sono state rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali conseguenti a determinati conflitti di interesse insorti fra i condividenti. (Conf 1482/73, mass n 364234).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)