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Sez. 2, Sentenza n. 4621 del 14/10/1978 (Rv. 394285 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - RIPARTIZIONE - SPESE A CARICO DELLA MASSA - CONDIZIONI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394285-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - RIPARTIZIONE - SPESE A CARICO DELLA MASSA - CONDIZIONI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Nei giudizi di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per quegli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per quegli Atti che siano determinati dalla risoluzione di un conflitto di interessi insorto tra le parti. (Conf 3918/77, mass n 387614; (Conf 698/76, mass n 379346; (Conf 471/76, mass n 379125; (Conf 468/76, mass n 379122).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)