diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4429 del 07/08/1982 (Rv. 422418 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO IN FAVORE DEL LAVORATORE CHE ABBANDONI IL LAVORO PER RAGIONI PROFILATTICHE - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422418-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO IN FAVORE DEL LAVORATORE CHE ABBANDONI IL LAVORO PER RAGIONI PROFILATTICHE - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 stabilendo il diritto alla così detta rendita di passaggio in favore del lavoratore che "abbandoni per ragioni profilattiche il lavoro cui attendeva e nel quale ha contratto la malattia", pone come condizione per l'attribuzione del diritto stesso l'abbandono dell'attività morbigena in sè considerata, essendo estraneo alla ratio della norma ogni riferimento ad un determinato rapporto di lavoro o ad un requisito di immediatezza tra il rapporto nello svolgimento del quale l'affezione invalidante sia stata contratta e l'abbandono del tipo di attività che in esso veniva espletato. Pertanto, la circostanza che il lavoratore, dopo avere contratto la tecnopatia, continui anche presso diversi datori di lavoro e ad intervalli a dedicarsi alla stessa "lavorazione" non gli preclude la possibilità di fruire, quando si decida ad abbandonarla, della detta rendita. (V 4774/79, mass n 401363; (V 1541/80, mass n 405100).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)